mercoledì, 25 giugno 2025 | 13:49

Detrazioni fiscali applicabili alle pensioni integrative

Chiarimenti sui trattamenti pensionistici integrativi erogati a seguito del versamento di contributi personali da parte dei dipendenti (AdE - risposta 24 giugno 2025 n. 169)

Detrazioni fiscali applicabili alle pensioni integrative

Chiarimenti sui trattamenti pensionistici integrativi erogati a seguito del versamento di contributi personali da parte dei dipendenti (AdE - risposta 24 giugno 2025 n. 169)

Nella risposta in oggetto, l'Ente istante chiede chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle detrazioni da lavoro applicabili ai trattamenti pensionistici integrativi erogati a favore dei propri pensionati; tali trattamenti pensionistici, disciplinati dalle leggi regionali, sono stati riconosciuti anche dopo la cessazione del Fondo di pensione e previdenza delle Camere di Commercio, a condizione che il dipendente in servizio abbia continuato a versare il contributo personale del 2,70 per cento al fine di godere di maggiori benefici pensionistici al momento del collocamento in quiescenza.

Al riguardo l'INPS - Casellario dei Trattamenti Pensionistici - ha specificato che se il trattamento pensionistico integrativo/complementare erogato è equiparabile al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. h-bis) del TUIR, vanno compilati i punti 1 (Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato) e 6 (numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - lavoro dipendente) della CU. In tal caso su tutti i trattamenti presenti nel Casellario saranno riconosciute le detrazioni per reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR. Resta fermo che in assenza di un trattamento pensionistico integrativo/ complementare, gli ulteriori trattamenti che fanno capo al soggetto sono riconducibili ai redditi da pensione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR. Devono pertanto essere compilati i punti 3 (redditi di pensione) e 7 (numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - pensione) della CU. In tal caso il Casellario attribuisce le detrazioni per redditi da pensione ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del TUIR.

Ciò premesso, l'Istante chiede conferma che il trattamento pensionistico integrativo erogato a favore dei propri pensionati rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del Tuir.

Ciò posto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i trattamenti pensionistici integrativi erogati al momento del collocamento a riposo dei dipendenti dell'Istante, rappresentando emolumenti della stessa natura dei trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa, non costituiscano prestazioni derivanti da forme pensionistiche complementari e, pertanto, si qualificano come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, per i quali spetta la detrazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del medesimo testo unico.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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