martedì, 24 giugno 2025 | 10:05

Credito ZES Unica e Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal Fisco

Forniti chiarimenti in merito al momento rilevante per la determinazione della dimensione aziendale ai fini del credito d’imposta ZES Unica e alla corretta gestione del divieto di doppio finanziamento nel caso di cumulo con il credito Transizione 5.0 (AdE - risposta 23 giugno 2025, n. 168)

Credito ZES Unica e Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal Fisco

Forniti chiarimenti in merito al momento rilevante per la determinazione della dimensione aziendale ai fini del credito d’imposta ZES Unica e alla corretta gestione del divieto di doppio finanziamento nel caso di cumulo con il credito Transizione 5.0 (AdE - risposta 23 giugno 2025, n. 168)



IL caso

L’interpello è stato presentato da una società con più stabilimenti produttivi, intenzionata a usufruire sia del credito d’imposta ZES Unica (di cui all’art. 16, DL 19 settembre 2023, n. 124) sia del credito Transizione 5.0 (di cui all’art. 38, DL 2 marzo 2024, n. 19) per investimenti realizzati nel 2025.

La società ha sollevato due quesiti:

- “Cristallizzazione” della dimensione d’impresa: l’istante si trova in una situazione di possibile passaggio da media a grande impresa in corso d’anno (dopo l’approvazione del bilancio 2024). Si chiede quindi se la dimensione rilevante per l’accesso e la misura delle agevolazioni debba essere considerata al momento della comunicazione preventiva (ex ante) o di completamento (ex post) per ciascun credito;

- Divieto di doppio finanziamento: la società chiede come applicare il divieto di doppio finanziamento nel caso in cui intenda cumulare i due crediti. In particolare, segnala che il credito Transizione 5.0 è finanziato da fondi PNRR, mentre il credito ZES Unica no.

Parere dell’Agenzia

In relazione al primo quesito, l'Agenzia ha precisato che per il credito ZES Unica, la dimensione aziendale deve essere verificata al momento della comunicazione integrativa (ex post) da inviare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. Pertanto, anche se inizialmente la società si qualifica come media impresa, se al momento della comunicazione integrativa è diventata grande impresa, dovrà adeguare la percentuale spettante alla nuova dimensione.

Per il credito Transizione 5.0, la questione è rimessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al GSE, in quanto non trattandosi di normativa tributaria, non è di competenza dell’Agenzia.

Circa il secondo quesito, la questione esula dalla competenza dell’Agenzia delle Entrate, in quanto attiene a norme non tributarie. Tuttavia, si ricorda che il divieto di doppio finanziamento è stato affrontato nella circolare n. 33 del 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, la quale fornisce chiarimenti sul cumulo tra misure agevolative e sulla necessità che non vi sia sovrapposizione tra le fonti di finanziamento per le medesime spese.


Pertanto, l’Agenzia chiarisce che la dimensione aziendale ai fini del credito ZES Unica va verificata al momento della comunicazione ex post, mentre per il credito Transizione 5.0 occorre far riferimento alle istruzioni del GSE. In merito al divieto di doppio finanziamento, si rinvia alla disciplina PNRR non di competenza dell’Agenzia, richiamando però la necessità di rispettare i limiti generali sul cumulo delle agevolazioni.

di Anna Russo

Fonte normativa

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