Riapertura della procedura di riversamento spontaneo dei crediti R&S
Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente riaperto i termini per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S)
Riapertura della procedura di riversamento spontaneo dei crediti R&S
Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente riaperto i termini per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S)
Il provvedimento attua le modifiche normative introdotte dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
Inoltre, mira a favorire la regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito R&S, frutto di incertezze normative, evitando sanzioni penali e amministrative, purché il contribuente versi spontaneamente quanto dovuto.
La procedura di riversamento spontaneo consente ai contribuenti di regolarizzare, senza sanzioni né interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito R&S maturati tra il 2015 e il 2019 e utilizzati entro il 22 ottobre 2021, purché rientrino in determinati casi di errore o incertezze interpretative (es. attività non qualificabili come R&S, errori di quantificazione, applicazione errata di norme interpretative, ecc.).
Casi di esclusione e decadenza
Sono esclusi i crediti già oggetto di accertamenti definitivi o derivanti da condotte fraudolente, simulate o documentazione falsa. Se, dopo la presentazione dell’istanza, l’Agenzia accerta queste condizioni, il contribuente decade dalla procedura e le somme già versate si considerano acconto.
Approvazione e reperibilità del modello
È approvato un nuovo modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta per investimenti in R&S”. Include i dati del richiedente, le annualità, gli importi e i motivi del riversamento. Deve riportare anche gli eventuali contenziosi pendenti e la rinuncia ad impugnarli.
Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere riprodotto solo se conforme per struttura e contenuto. Deve essere stampato in bianco e nero con caratteristiche tecniche leggibili nel tempo.
Modalità, termine e ricevuta di presentazione
La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica tramite Entratel o Fisconline. In via transitoria è ammesso anche l’invio via PEC alla Direzione provinciale. Il soggetto incaricato deve consegnare copia cartacea al contribuente. Le istanze presentate entro il 31 ottobre 2024 restano valide.
L’istanza deve essere inviata entro il 3 giugno 2025. È ammessa la sostituzione dell’istanza entro la medesima scadenza. La ricevuta dell’Agenzia o della PEC costituisce prova della presentazione.
L’Agenzia rilascia una ricevuta elettronica entro 5 giorni lavorativi. Se il file è scartato, il contribuente può inviare una nuova istanza entro altri 5 giorni dalla notifica dello scarto.
Il riversamento può avvenire in unica soluzione entro il 3 giugno 2025 o in tre rate (3 giugno 2025, 16 dicembre 2025, 16 dicembre 2026), senza compensazione. Gli interessi legali decorrono dal 4 giugno 2025. Il pagamento avviene tramite modello F24 con specifici codici tributo.
La procedura si perfeziona con il versamento totale del credito dovuto. In tal caso:
- non si applica il reato di omesso versamento (art. 10-quater, DLgs 10 marzo 2000, n. 74);
- il mancato perfezionamento comporta l’attività ordinaria di recupero con sanzioni e interessi;
- il mancato pagamento di una rata comporta iscrizione a ruolo e applicazione di una sanzione del 30%;
- per i crediti oggetto di contenzioso, è richiesta la rinuncia entro il 3 giugno 2025.
di Anna Russo
Fonte normativa