mercoledì, 08 maggio 2024 | 11:08

Decreto coesione: incentivi per il lavoro autonomo

Sostegno all'autoimprenditorialità, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa, iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali per il Sud, sono alcune delle misure contenute nel decreto legge recante ulteriori disposizioni urgenti di politiche di coesione (DL 7 maggio 2024 n. 60)

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Decreto coesione: incentivi per il lavoro autonomo

Sostegno all'autoimprenditorialità, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa, iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali per il Sud, sono alcune delle misure contenute nel decreto legge recante ulteriori disposizioni urgenti di politiche di coesione (DL 7 maggio 2024 n. 60)

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Autoimpiego Centro-Nord Italia

L'articolo 17 prevede il finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del DL20 giugno 2017, n. 91.

Le attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui sopra definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;

b) tutoraggio;

c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività in parola.

Le iniziative sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.

Gli incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;

b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività;

c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.

Se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

Resto al SUD 2.0

Il successivo articolo 18 promuove la costituzione di nuove attività localizzate nei territori del Sud (art. 1, DL 20 giugno 2017, n. 91) attraverso l'istituzione di una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».

Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;

b) tutoraggio;

c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività.

Le iniziative sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Gli incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

Soggetti gestori

Il Ministero del lavoro si avvale, quali soggetti gestori delle misure citate (artt. 17 e 18 Decreto coesione) delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito (art. 19, DL 7 maggio 2024 n. 60)

Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027 e nel programma GOL del PNRR.

Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione degli incentivi (artt. 17 e 18 Decreto coesione) e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

di Francesca Esposito

Fonte normativa