Revoca prestazioni collegate al reddito 2019 sulle pensioni
Terminata la campagna solleciti RED2020, l’Inps ha provveduto alla revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito dell’anno 2019 sulle pensioni previdenziali per le quali non è pervenuta la dichiarazione reddituale entro il termine stabilito. A decorrere da giugno 2023 partirà il recupero delle prestazioni indebite. (Inps - Messaggio 31 marzo 2023, n. 1247)
Revoca prestazioni collegate al reddito 2019 sulle pensioni
Terminata la campagna solleciti RED2020, l’Inps ha provveduto alla revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito dell’anno 2019 sulle pensioni previdenziali per le quali non è pervenuta la dichiarazione reddituale entro il termine stabilito. A decorrere da giugno 2023 partirà il recupero delle prestazioni indebite. (Inps - Messaggio 31 marzo 2023, n. 1247)
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Dal 20 dicembre 2021 al 20 aprile 2022 l’Inps ha reso possibile comunicare le informazioni reddituali relative all’anno 2019 ai percettori di prestazioni collegate al reddito residenti in Italia (campagna solleciti RED2020) tenuti alla dichiarazione e per i quali tali informazioni non risultavano registrate presso Agenzia delle Entrate, oppure necessitavano di essere integrate. Alla stessa data del 20 aprile 2022 si è conclusa anche la campagna per l’anno 2019 per i residenti all’estero (campagna REDEST2020).
Ai pensionati per i quali non risultava pervenuta la dichiarazione reddituale nonostante il sollecito, è stata inviata a luglio 2022 apposita notifica della sospensione delle prestazioni legate al reddito dell’anno 2019, dalla rata di agosto 2022, fissando alla data del 15 settembre 2022 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per non incorrere nella revoca definitiva delle prestazioni stesse.
Tale sospensione si è concretizzata nell’applicazione di una trattenuta sui ratei di agosto e settembre della pensione descritta nel cedolino dalla voce “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, co. 10-bis, DL n. 207/2008”.
L’articolo 21, DL 23 settembre 2022, n. 144, ha posticipato al 31 dicembre 2023 la scadenza del recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale.
L’Inps rende noto che ha provveduto alla revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito dell’anno 2019 sulle pensioni previdenziali per le quali non è pervenuta la dichiarazione reddituale entro il termine stabilito.
Sono state escluse dalla revoca le pensioni oggetto di sospensione per le quali:
- risultava presentata o giacente una domanda di ricostituzione reddituale alla data del 15 settembre 2022;
- risultava acquisito con ricostituzione il reddito per l’anno oggetto di sospensione.
Pertanto, la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito per l’anno 2019 è stata disposta relativamente alle pensioni per le quali non è stata riscontrata una delle predette condizioni.
Gli effetti della revoca su ciascuna tipologia di prestazione collegata al reddito sono riepilogati nella seguente tabella.
L’Inps precisa che sono esclusi dalla revoca i trattamenti di famiglia.
Concessione | |||
Prestazione | Prima | successiva alla prima | Effetto sulla prestazione |
Integrazione ex L. 638/83 e ex art. 4 DL 503/92 | X | Non si attribuisce | |
X | Cristallizzazione | ||
Integrazione AOI ex L. 222/84 | X | X | Non si attribuisce |
Incumulabilità pensione superstiti art. 1, comma 41 L.335/1995 | X | Trattenuta massima 50% | |
X | Cristallizzazione ovvero trattenuta 50%, a seconda della decorrenza della pensione | ||
Incumulabilità AOI Art. 1, comma 42, L. 335/1995 | X | X | Trattenuta massima 50% o cristallizzazione |
Integrazione ex L. 385/2000 | X | X | Non si attribuisce |
Maggiorazioni sociali e incremento maggiorazione sociale | X | X | Non si attribuiscono |
Importo aggiuntivo (finanziaria 2001) | X | X | Non si attribuisce |
Somma aggiuntiva pensioni basse(quattordicesima) | X | X | Non si attribuisce |
Gestione dei conguagli a debito
Ai fini del piano di recupero sulla pensione, l’Inps ha preso come riferimento tutte le pensioni erogate dall’Istituto al soggetto debitore con riferimento all’importo del mese di dicembre.
La somma degli importi delle pensioni ha quindi costituito l’importo base del calcolo per individuare la cosiddetta “Trattenuta Teorica Massima”, calcolato nei limiti del quinto, con la salvaguardia dell’importo pari al trattamento minimo.
In ragione dei redditi Irpef del pensionato risultanti dal Casellario dei pensionati con riferimento all’anno 2021, e sulla base delle fasce reddituali annue, l’Istituto ha poi stabilito se abbattere o meno l’importo della “Trattenuta Teorica Massima”.
In tal modo è stato individuato l’importo della trattenuta effettivamente applicabile, pari alla “Trattenuta teorica massima” intera o eventualmente abbattuta in ragione dei redditi.
Il rapporto tra l’importo del debito, nettizzato laddove previsto, e l’importo della trattenuta applicabile ha determinato, quindi, il numero delle rate del piano di recupero (“importo del debito/importo della trattenuta = numero rate”).
Poiché la rata mensile non può essere inferiore a 12 euro, se dal suddetto rapporto è risultata una trattenuta inferiore, il numero delle rate è stato determinato con la seguente regola sostitutiva: “importo del debito/12 = numero rate”.
Il recupero è effettuato a decorrere da “giugno 2023”; tuttavia, in presenza di altri piani per recupero indebiti, la trattenuta verrà avviata ad estinzione dei precedenti piani.
Il recupero può essere rateizzato al massimo in 72 rate mensili; pertanto, qualora il risultato delle operazioni di verifica delle modalità di recupero determini un numero di rate superiore a 72, l’Inps procede, in ragione della residenza del debitore, con le seguenti modalità:
- per i residenti in Italia, viene previsto un piano di recupero su pensione in 72 rate mensili e, per la parte eccedente, viene inviato un Avviso di pagamento PagoPA;
- per i residenti all’estero, le pratiche sono state accertate nello stato “da definire”.
Qualora per le norme di salvaguardia non sia stato possibile predisporre un piano di recupero su pensione:
- per i residenti in Italia è previsto l’invio di un Avviso di pagamento PagoPA di importo pari al totale del debito;
- per i residenti all’estero, le pratiche sono state accertate nello stato pratica “da definire”.
Notifica dei debiti agli interessati
Ai titolari delle prestazioni revocate viene inviata la relativa notifica di indebito (modello TE08IND) con l’indicazione della motivazione del provvedimento.
Per i soli residenti all’estero per i quali non è stato possibile avviare a livello centrale un piano di recupero su pensione, e per i quali non è possibile inviare la notifica a mezzo raccomandata, viene inviato con posta ordinaria il provvedimento di ricalcolo con le informazioni sulla revoca della prestazione (modello TE08); il relativo indebito viene inserito nella Procedura Recupero Indebiti nello stato “da definire”. In tal caso le Sedi Inps procedono ad inviare la notifica di indebito impostando le modalità di recupero.
di Ciro Banco