Agricoltura Impiegati Bolzano: firmato il nuovo CIPL
Sottoscritto, il 13 ottobre 2026, il nuovo Contratto Provinciale per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della provincia di Bolzano (Cod. CNEL A021)
Agricoltura Impiegati Bolzano: firmato il nuovo CIPL
Sottoscritto, il 13 ottobre 2026, il nuovo Contratto Provinciale per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della provincia di Bolzano (Cod. CNEL A021)
Le Parti sociali territoriali hanno firmato, il 13 ottobre 2026, il rinnovo del CIPL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della provincia di Bolzano, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 per la parte normativa e al 31 dicembre 2027 per la parte economica.
Le parti contrattuali hanno concordato con decorrenza dal 1° novembre 2026 per la durata contrattuale del 2026 e 2027 un aumento retributivo del 5,4% calcolato sui seguenti elementi di paga: paga base, contingenza, E.D.R., elemento provinciale.
A decorrere dal 26° anno di servizio e per ogni ulteriore biennio di anzianità maturata presso la medesima azienda dall’impiego viene istituito un premio lordo di continuità di servizio di 15,00 euro mensili per quattordici mensilità a decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto.
Con lo stipendio di novembre 2026 ai dipendenti in forza all’atto della sottoscrizione del presente CIPL verrà erogato un importo una tantum secondo la seguente tabella.
Categoria | Importo Una Tantum |
Q | 450 € |
1 | 400 € |
2 | 300 € |
3 | 250 € |
4 | 220 € |
5 | 200 € |
L’importo stabilito non è utile ai fini della maturazione del trattamento di fine rapporto né ai fini degli altri istituti contrattuali. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo viene determinato in proporzione alla percentuale part- time
Fondo pensione integrativo regionale
Fermo restando che il TFR va obbligatoriamente versato alla Fondazione ENPAIA, in deroga all’art. 43 del CCNL, l’impiegato può aderire al fondo pensionistico integrativo regionale.
Per tutti gli impiegati, non in periodo di prova, e con un contratto a tempo indeterminato, entro il limite massimo stabilito per legge, la contribuzione è stabilita in 1,2 punto percentuale della base di calcolo per il trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro, 1,2 punto percentuale a carico dell’impiegato sarà versato al fondo pensione regionale.
Tutte le formalità di adesione, riscossione e di pagamento e la relativa raccolta di dati saranno effettuati in conformità con lo statuto e le norme di procedura del Fondo pensione integrativo regionale ossia in conformità con la convenzione negoziata e firmata dal datore di lavoro con il centro regionale di servizio.
La contribuzione a carico del datore di lavoro passa da 1,2 a 1,5 punti percentuali con decorrenza 1/1/2027.
Per i quadri e gli impiegati la quota sindacale che il datore di lavoro tratterrà, sulla retribuzione ordinaria lorda mensile per 14 mensilità, verrà versata all’organizzazione sindacale indicata nella delega sottoscritta dal lavoratore. Tale quota è stabilita dello 0,5% della retribuzione lorda.
Contributo di assistenza contrattuale territoriale
Per i quadri e gli impiegati che non aderiscono alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, viene concordato un contributo di assistenza contrattuale territoriale nella misura di € 28 annuali. Tale contributo, che verrà trattenuto in busta paga dall’1/1/2027, sarà versato annualmente alla organizzazione sindacale CONFEDERDIA, che con accordo separato delle organizzazioni sindacali firmatarie definiscono la ripartizione.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale
- CIPL 13/10/2026



