Edilizia Artigianato ed Edilizia Industria: accordo sulla previdenza integrativa
Firmato, il 19 ottobre 2026, tra ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, un accordo in merito alla previdenza complementare per i dipendenti delle imprese edili e affini (Cod CNEL F015, F012)
Edilizia Artigianato ed Edilizia Industria: accordo sulla previdenza integrativa
Firmato, il 19 ottobre 2026, tra ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, un accordo in merito alla previdenza complementare per i dipendenti delle imprese edili e affini (Cod CNEL F015, F012)
L’accordo specifica le condizioni per il versamento dei contributi al Fondo Prevedi già disciplinato dagli accordi del 4 e del 15 luglio 2025.
Si ricorda che, i contributi da versare al Fondo Prevedi per i lavoratori iscritti sono:
- contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, di importo pari a 10 euro mensili al parametro 100;
- contributo di importo pari all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore (su base volontaria);
- contributo di importo pari all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro, dovuto esclusivamente nel caso in cui il lavoratore versi al Fondo Prevedi il contributo a proprio carico di cui sopra.
Con riferimento al contributo contrattuale, le Parti ribadiscono quanto già concordato nei rispettivi CCNL e nell’accordo del 18 novembre 2014, incluso, tra l’altro, quanto segue:
- per i lavoratori non già aderenti al Fondo Prevedi, il versamento del contributo contrattuale determina l’iscrizione al Fondo stesso;
- ciascun lavoratore rimane libero di destinare al Fondo Prevedi versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive del Fondo, ivi compresa l’attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro (contributo dell’1% di cui sopra);
- il contributo contrattuale al Fondo Prevedi non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto a uno dei due CCNL di riferimento sopra citati;
- il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dal Fondo Prevedi;
- la posizione individuale maturata presso il Fondo Prevedi, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall’iscrizione a Prevedi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Con riferimento al contributo dell’1%, le Parti ribadiscono che l’obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Prevedi che versino a quest’ultimo il contributo a proprio carico. Di conseguenza, tale contributo non è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore aderisca ad una forma pensionistica complementare diversa dal Fondo Prevedi.
Le Parti ribadiscono, infine, che la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili/Edilcasse.
Le Parti ribadiscono, altresì, che il “bonus contributivo dell’1%”, erogato dalla CNCE a valere sulle risorse del Fondo nazionale Prepensionamento, spetta esclusivamente agli operai iscritti al Fondo Prevedi che versino a quest’ultimo il contributo a proprio carico e non rientra tra i contributi a carico del datore di lavoro.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



