Il codice tributo per il credito d’imposta imprese agricole per l’acquisto di carburante
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole (AdE - Risoluzione 30 ottobre 2026, n. 41/E)
Il codice tributo per il credito d’imposta imprese agricole per l’acquisto di carburante
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole (AdE - Risoluzione 30 ottobre 2026, n. 41/E)
L’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2026, n. 88, e modificato dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, riconosce alle imprese agricole, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura e alle condizioni ivi previste.
Con il decreto 24 luglio 2026, n. 0365846, del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2026, n. 209, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle citate disposizioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto attuativo del 24 luglio 2026, il credito d’imposta concesso è utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7081” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese agricole - articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari comunicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
di Anna Russo
Fonte normativa



