martedì, 03 novembre 2026 | 09:53

CCNL Gas-Acqua: chiarimento sull’obbligo contributivo datoriale alla previdenza complementare

Firmato, il 20 ottobre 2026, tra UTILITALIA, PROXIGAS, ANFIDA, ASSOGAS e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC-UIL, un Accordo di Integrazione in tema di previdenza complementare per il settore Gas-Acqua (Cod. CNEL K321)

CCNL Gas-Acqua: chiarimento sull’obbligo contributivo datoriale alla previdenza complementare

Firmato, il 20 ottobre 2026, tra UTILITALIA, PROXIGAS, ANFIDA, ASSOGAS e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC-UIL, un Accordo di Integrazione in tema di previdenza complementare per il settore Gas-Acqua (Cod. CNEL K321)


Le parti firmatarie del CCNL per il settore gas-acqua sono impegnate nello sviluppo e sostegno delle forme negoziali di previdenza complementare nel settore e sono parti istitutive dei Fondi di previdenza complementare attualmente operanti nel settore, FONDENERGIA e PEGASO.

In tal senso, le stesse sottolineano come, attraverso la contrattazione collettiva, si possa rafforzare l’inscindibile nesso fra il contributo datoriale e l’adesione ai Fondi che sono espressione della stessa contrattazione collettiva.

Con riguardo agli attuali Fondi operanti nel settore, le Parti confermano che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'adesione alle Fonti istitutive e dagli specifici accordi sindacali previsti dagli Statuti dei suddetti Fondi, le aziende che applicano il CCNL, sono tenute a favorire e consentire ai propri dipendenti l'iscrizione ad uno dei suddetti Fondi al fine di consentire di beneficiare dei vantaggi della previdenza complementare negoziale.

Il CCNL specifica che, le aziende, fermo restando la contribuzione ordinaria, devono versare al Fondo di riferimento un ulteriore importo per ciascun iscritto sul parametro medio 143,53 per ogni mensilità imponibile pari a 4,30 euro per i lavoratori con anzianità contributiva al 28 aprile 1993 e 5,90 euro per i lavoratori con anzianità contributiva successiva; con decorrenza 1° gennaio 2026 il contributo in oggetto è elevato di ulteriori € 4,00 sul parametro medio 143,53 per ogni mensilità imponibile.

Viene, con l’accordo in oggetto, precisato che il suddetto obbligo contributivo a carico azienda è assunto dai datori di lavoro presso i quali trova applicazione il CCNL in oggetto solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai Fondi contrattuali di riferimento e finché permane l’iscrizione agli stessi.

Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale