Edilizia Artigianato: l’EVR nel CIRL della Toscana
Disciplinato l’Elemento Variabile della Retribuzione nel nuovo CIRL per l’Edilizia Artigiana della Toscana firmato il 22 ottobre 2026 e valido fino al 31 dicembre 2028 (Cod. CNEL F015)
Edilizia Artigianato: l’EVR nel CIRL della Toscana
Disciplinato l’Elemento Variabile della Retribuzione nel nuovo CIRL per l’Edilizia Artigiana della Toscana firmato il 22 ottobre 2026 e valido fino al 31 dicembre 2028 (Cod. CNEL F015)
Le Parti sociali firmatarie del Contratto regionale per le Imprese Edili Artigiane della Toscana in data 22 ottobre 2026, hanno convenuto che l’EVR è determinato sulla base dei parametri identificati nello stesso articolato contrattuale.
Pertanto, in applicazione da quanto stabilito dall'art. 15 del vigente CCNL, nella Regione Toscana viene confermato l'istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2026.
L'EVR in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Ai fini della determinazione annuale dell'EVR a livello regionale sono utilizzati i seguenti 5 parametri con una tolleranza di più o meno il 5%
- Numero lavoratori iscritti al sistema artigiano regionale
- Somma del Monte Salari denunciato alla CERT
- Somma ore dichiarate alla CERT
- Ore di formazione pro-capite complessive dichiarate dal CPT Toscana
- Visite effettuate dagli RLST per CERT
La determinazione dell'EVR avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 42 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri su base triennale rispetto al triennio di riferimento, individuato specificatamente in quello avente l'ultimo anno con tutti i dati consolidati dei cinque indicatori.
Ai fini della determinazione dell'EVR, si conviene che i Parametri sopra indicati, se positivi, determineranno un riconoscimento nella misura massima possibile, come previsto nell'art. 15 del CCNL e pari al 6%.
L'EVR avrà validità a partire dal mese di luglio 2027.
L'EVR, determinato sulla base dei parametri sopra riportati, verrà erogato in quote mensili a decorrere dalla busta paga relativa al mese di luglio 2027 per tutti i dipendenti in forza nelle aziende a questa data e sarà calcolato sui minimi retributivi di cui alla seguente Tabella .
Livelli Impiegati/Operai | Minimi di paga base in vigore all’1/1/2026 |
7 | 2.218,96 |
6 | 1.975,08 |
5 | 1.646,04 |
4 | 1.533,88 |
3 | 1.426,72 |
2 | 1.280,15 |
1 | 1.097,30 |
Fino al 30 giugno 2027 avrà validità l'accordo di verifica EVR sottoscritto dalle parti in data 13 luglio 2026.
Per gli anni successivi, entro il 31 maggio di ogni anno le parti si incontreranno per verificare l'andamento dei parametri utile a definire l'EVR da erogare a partire dal 1° luglio dello stesso anno.
L'erogazione dell'EVR ai dipendenti con qualifica di impiegato avverrà comunque mensilmente in busta paga. L'importo dell'EVR continuerà ad essere riconosciuto mensilmente ai lavoratori nelle buste paga.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia a quanto disciplinato nell'art. 15 e 42 del CCNL.
L'EVR sarà definito ed erogato come dal presente contratto fino a sottoscrizione di un nuovo integrativo regionale di settore ed è valido per tutte le imprese che applicano il CCNL e CCRL edile artigiano.
In tutto il territorio regionale, le imprese che applicano il CCNL edilizia artigiani (F015) non iscritte in CERT, l'importo dell'EVR continuerà ad essere riconosciuto mensilmente ai lavoratori in busta paga.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



