Edilizia Artigianato Toscana: firmato il nuovo Contratto
Sottoscritto, il 22 ottobre 2026, in rinnovo del CIRL per le Imprese Artigiane e le Piccole e Medie Imprese Industriali della Toscana
Edilizia Artigianato Toscana: firmato il nuovo Contratto
Sottoscritto, il 22 ottobre 2026, in rinnovo del CIRL per le Imprese Artigiane e le Piccole e Medie Imprese Industriali della Toscana
Il giorno 22 ottobre 2026, le Parti sociali Territoriali della Toscana - CNA Costruzioni, CONFARTIGIANATO Edilizia, CASARTIGIANI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, hanno firmato il rinnovo del CIRL per le Imprese Artigiane e le Piccole e Medie Imprese Industriali della Toscana che applicano il CCNL sottoscritto dalle stesse organizzazioni.
Il nuovo contratto avrà validità fino al 31 dicembre 2028 e tra le disposizioni pattuite, si evidenziano le seguenti:
Le Parti confermano che a partire dal 1° luglio 2012 all'operaio non in prova e all'apprendista non in prova, relativamente ai giorni di carenza (1°, 2° e 3° giorno di malattia non festivi) il trattamento economico pari al 100% della retribuzione lordo del lavoratore per malattia di durata fino a 6 giorni e pari al 50% della retribuzione lorda del lavoratore per le malattie di durata da 7 a 12 giorni secondo le stesse modalità di calcolo previste per le malattie dell'art. 27 del CCNL verrà corrisposto direttamente dal datore di lavoro in busta paga e rimarrà a carico dello stesso.
Superamento periodo di comporto malattia
In caso di malattie oncologiche, emodialisi, infarto con esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di organi, i periodi di assenza per malattia e di conservazione del posto di lavoro sono aumentati del 30% rispetto a quanto previsto nel CCNL.
Gli importi per ogni ora di effettivo lavoro relativi all'indennità sostitutiva di mensa e pasto caldo concordati nell'accordo regionale del 4 marzo 2022, vengono rivalutati a decorrere dal 1° ottobre 2026 secondo gli importi seguenti:
- Indennità sostitutiva mensa: Euro 0,80
- Concorso aziendale per Pasto Caldo in Cantiere: Euro 10,60
- Concorso aziendale per Pasto in Trattoria: Euro 12,00
Eventuali trattamenti di miglior favore concessi a livello aziendale restano in vigore; in tal caso le cifre pattuite verranno assorbite fino a concorrenza.
Gli importi orari relativi all'indennità di trasporto, vengono rivalutati a decorrere dal 1° ottobre 2026 in Euro 0,35 per ogni ora di effettivo lavoro.
Stessa indennità è prevista per coloro che, per recarsi sul posto di lavoro utilizzano il mezzo pubblico.
Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l'azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri prelevandoli in prossimità delle loro abitazioni.
Reperibilità e indennità di pronto intervento
Qualora il lavoratore venga chiamato dall'azienda fuori dal normale orario di lavoro per attività o servizi non programmati, a decorrere dal 1° ottobre 2026, gli sarà riconosciuta un'indennità di pronto intervento pari a 20 euro giornalieri, in aggiunta alla retribuzione contrattuale prevista e alle relative maggiorazioni.
L'indennità sopra definita sarà maggiorata del 25% in caso in cui la reperibilità interessi più di un'intera settimana consecutiva. Mentre a partire da più di due settimane consecutive la maggiorazione sarà del 45% per le settimane eccedenti alla prima.
In caso di disponibilità alla reperibilità, l'azienda adotta criteri di rotazione del personale. Restano fatte salve condizioni in essere di miglior favore contrattate in azienda con le OO.SS.
Indennità lavori stradali e bitume
Per i lavoratori impegnati come attività prevalente nei processi di asfaltatura e lavori stradali in genere, a decorrere dal 1° ottobre 2026, viene riconosciuta un'indennità pari al 5% della paga oraria.
Lavoro straordinario e festivo
Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL in materia di straordinario notturno e festivo, le Parti concordano che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, per quanto riguarda il lavoro straordinario, sia diurno, sia notturno, che festivo e di sabato, il lavoratore che nel proprio nucleo familiare ha figli di età inferiore agli 8 anni, ha la possibilità di non acconsentire anche in casi di necessità urgenti indifferibili ed occasionali.
A decorrere dal 1° ottobre 2026 si concorda l’estensione del congedo con l'introduzione di 3 giorni in più di congedo per decesso, a carico dell'impresa, da fruire entro tre mesi dall'evento per parenti entro il primo grado di parentela, oltre quanto già previsto per legge.
Si implementa per il congedo di maternità/paternità di cui all'art. 32 DLgs 26 marzo 2001 n. 151, l'integrazione aggiuntiva e il relativo periodo, rispetto a quanto già previsto dalla legge e dal precedente Accordo regionale del 4 marzo 2022, con l'introduzione di ulteriori 3 giorni di congedo retribuito in caso di nascita o adozione.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



