venerdì, 23 ottobre 2026 | 15:28

Congedo per malattie oncologiche, invalidanti e croniche: riscatto o prosecuzione volontaria

E' possibile ottenere la copertura contributiva per il periodo di congedo riconosciuto ai lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche optando per l'istituto del riscatto o per quello della prosecuzione volontaria (INPS - Circolare 22 ottobre 2026 n. 108)

Congedo per malattie oncologiche, invalidanti e croniche: riscatto o prosecuzione volontaria

E' possibile ottenere la copertura contributiva per il periodo di congedo riconosciuto ai lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche optando per l'istituto del riscatto o per quello della prosecuzione volontaria (INPS - Circolare 22 ottobre 2026 n. 108)

A decorrere dal 9 agosto 2025, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, è riconosciuto il diritto ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi (art. 1, co. 1, Legge 18 luglio 2025, n. 106).

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può, comunque, procedere al “riscatto” del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Rispetto al riscatto del periodo di congedo l'Inps chiarisce che il lavoratore ha la facoltà di optare, per la copertura contributiva, tra la nuova tipologia di riscatto e l'istituto della prosecuzione volontaria secondo la normativa vigente.

Vediamo in dettaglio le modalità di applicazione della nuova tipologia di riscatto, utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

Periodi di congedo riscattabili

I periodi di congedo riscattabili non possono essere antecedenti al 9 agosto 2025 (data di entrata in vigore della norma) e non possono eccedere complessivamente il limite massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.

La specifica tutela riconosciuta, implica, inoltre, che i periodi ammessi a riscatto non rientrano:

- nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore di 2 anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari (art. 4, co. 2, Legge 8 marzo 2000, n. 53);

- nel limite massimo di 3 anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa (art. 5, D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564).

Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la Gestione previdenziale in cui è presentata la domanda medesima, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).

Domanda di riscatto e documentazione a corredo

La domanda di riscatto può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite.

Il diritto al riscatto presuppone che il periodo di congedo sia fruito in costanza di un rapporto di lavoro dipendente, la domanda invece può essere presentata anche in un momento successivo. Pertanto, la facoltà di riscatto è esercitabile anche dagli assicurati cessati dal servizio e dai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, fermo restando il rispetto degli eventuali termini decadenziali previsti dalla normativa di settore vigente nella Gestione previdenziale interessata.

La domanda deve essere presentata presso la Gestione previdenziale nella quale risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce quello del congedo. In caso di ricongiunzione o trasferimento di contribuzione, la domanda di riscatto deve essere presentata presso la Gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito delle predette operazioni, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello del congedo.

La domanda diretta all’INPS deve essere presentata, esclusivamente telematicamente, attraverso uno dei seguenti canali:

- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE di livello 3, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i soggetti residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano o eIDAS), dal sito istituzionale www.inps.it, attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”;

- Contact Center Multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da rete mobile il numero 06.164164, a pagamento in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico;

- Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

A corredo della domanda è necessario produrre apposita documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, idonea a comprovare che il medesimo sia stato concesso e fruito secondo le condizioni previste dalla norma (ad esempio, il provvedimento di concessione del congedo o altra documentazione equivalente) e solo dopo aver esaurito gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

In assenza di tale documentazione, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata “ora per allora” dal datore di lavoro, purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo alla concessione del congedo e da elementi che consentano di verificare l’effettiva assenza dal servizio nel periodo interessato.

Determinazione dell’onere di riscatto

I periodi oggetto di riscatto sono necessariamente valutati con le regole del “sistema contributivo”.

Il relativo onere è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione previdenziale ove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto (art. 2, co. 5, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184).

Per quanto riguarda i termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti, si applica la normativa di settore che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna Gestione previdenziale.

L'onere versato è deducibile ai fini fiscali dal reddito complessivo dal soggetto che lo ha sostenuto.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Circolare 22 ottobre 2026 n. 108