mercoledì, 14 ottobre 2026 | 17:25

Gestione separata: domanda di rimborso unico dei crediti contributivi

Attraverso la nuova funzionalità attivata sul portale dell'Istituto - Domanda rimborso unico - i committenti e i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps possono chiedere il rimborso dei contributi versati in eccesso (INPS - messaggio 13 ottobre 2026 n. 3247)

Gestione separata: domanda di rimborso unico dei crediti contributivi

Attraverso la nuova funzionalità attivata sul portale dell'Istituto - Domanda rimborso unico - i committenti e i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps possono chiedere il rimborso dei contributi versati in eccesso (INPS - messaggio 13 ottobre 2026 n. 3247)

L'Inps ha attivato una nuova funzionalità per la gestione delle domande di rimborso dei titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative alle somme indebitamente versate, denominata "Domanda rimborso unico".

Tale funzione è concepita come punto unico di accesso per tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto, anche qualora l’indebito emerga a seguito di un accertamento, ma nella fase iniziale viene disposta l'attivazione limitatamente in favore dei seguenti soggetti:

- contribuenti autonomi che producono redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

- soggetti committenti, per la quota a loro carico (due terzi del contributo versato);

- lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico (un terzo del contributo versato).

A seguito dell’attivazione della nuova funzionalità, i precedenti canali di trasmissione delle domande, distinti per soggetti committenti, liberi professionisti e lavoratori parasubordinati, non sono più disponibili.

Accesso alla funzionalità

Il servizio può essere utilizzato direttamente dal contribuente o dagli intermediari abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o individuati come intermediari di fiducia dai soggetti interessati.

Ai fini della presentazione dell’istanza, bisogna accedere al “Cassetto previdenziale del contribuente” mediante la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) e selezionare “Altri Servizi” > “Domanda Rimborso Unico”.

Attraverso il servizio “Domanda Rimborso Unico”, il contribuente e l’intermediario delegato possono:

- compilare e inviare un’istanza di rimborso per i contributi versati in eccedenza;

- consultare le domande presentate e riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza;

- verificare lo stato di lavorazione.

Compilazione di una nuova domanda

Il servizio online “Domanda Rimborso Unico” è strutturato su differenti tipologie di utenti, causali e tipologie di rimborso. In particolare:

a) le tipologie di utenti sono:

- professionisti;

- soggetti committenti;

- lavoratori parasubordinati.

Accedendo dal “Cassetto previdenziale del contribuente” la procedura identifica la tipologia di utente e configura la domanda in modo coerente.

Qualora un soggetto acceda come lavoratore parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione separata, il sistema segnala l’anomalia.

Analogamente, l’accesso come “committente per superamento del massimale” in assenza di somme disponibili determina una segnalazione di incongruenza.

b) sono previste tre macro-causali:

- Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale;

- Gestione Separata – Parasubordinati;

- Altro.

L’Istituto dispone l’invio di un’apposita comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, nell’anno di riferimento, abbiano superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Nell’anno seguente, concluse le verifiche di merito, inclusa quella sull’aliquota applicata, l'Istituto trasmette analoga comunicazione a ciascun soggetto committente per la quota di competenza. L’avviso informa i destinatari dell’eventuale contribuzione indebitamente versata e suscettibile di rimborso.

Ciascun soggetto committente può richiedere, per ogni lavoratore parasubordinato interessato, la restituzione della quota eccedente di propria competenza selezionando “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”.

Il lavoratore parasubordinato può, invece, richiedere il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi soggetti committenti oltre il massimale annuo selezionando “Gestione Separata - Parasubordinati”.

La causale “Altro” è riservata alle richieste non connesse al superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Può essere selezionata, ad esempio, dal soggetto committente per recuperare somme versate a seguito di applicazione di un’aliquota non corretta o dal libero professionista per ottenere il rimborso di eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

c) sono previste quattro diverse tipologie di rimborso:

- rimborso per versamento errato;

- rimborso del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferisce il rimborso;

- rimborso per superamento del massimale annuo;

- rimborso per contribuzione dovuta a un’altra Cassa professionale.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - messaggio 13 ottobre 2026 n. 3247