Enti bilaterali e spese sanitarie: chiarimenti sull’obbligo comunicativo
Fornite precisazioni sugli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale ai propri iscritti (AdE - Risposta 30 settembre 2026, n. 178)
Enti bilaterali e spese sanitarie: chiarimenti sull’obbligo comunicativo
Fornite precisazioni sugli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale ai propri iscritti (AdE - Risposta 30 settembre 2026, n. 178)
L’istanza è presentata da un ente bilaterale che intende riconoscere ai propri iscritti il rimborso delle spese sanitarie sostenute e chiede se sia tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai rimborsi, ai sensi dell'articolo 78, comma 25-bis, L n. 413/1991. L’ente precisa che i contributi versati dai datori di lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori, mentre quelli a carico dei lavoratori non sono fiscalmente deducibili e che i rimborsi non sono erogati tramite i datori di lavoro.
L’ente ritiene di non rientrare tra i soggetti obbligati alla comunicazione, evidenziando che gli enti bilaterali perseguono una pluralità di finalità previste dalla contrattazione collettiva e dalla disciplina del mercato del lavoro e non sono qualificabili come enti aventi esclusivamente finalità assistenziale. Sottolinea inoltre che nessuna disposizione li equipara ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale o agli altri fondi espressamente destinatari dell’obbligo comunicativo.
L’Agenzia ricorda che l’obbligo di trasmissione dei dati sui rimborsi sanitari è finalizzato alla corretta predisposizione della dichiarazione precompilata, evitando che siano portate in detrazione o deduzione spese rimaste, in tutto o in parte, a carico di soggetti che hanno già beneficiato di un’agevolazione fiscale sui contributi versati. La comunicazione riguarda infatti i rimborsi collegati a contributi che hanno dato luogo a deduzione, detrazione o esclusione dal reddito imponibile.
Richiamando la propria prassi, si afferma che le spese sanitarie rimborsate restano considerate a carico del contribuente quando i contributi o i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale. In tali ipotesi non sussiste l’obbligo di comunicazione dei relativi rimborsi. Sono inoltre richiamati i precedenti documenti di prassi secondo cui i contributi versati agli enti bilaterali dal datore di lavoro, in quanto non obbligatori per legge, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non beneficiano del regime di esclusione previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR?.
Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che i contributi versati dal datore di lavoro sono imponibili per il lavoratore e che quelli versati dal lavoratore non sono deducibili ai fini IRPEF. In assenza di qualsiasi beneficio fiscale connesso ai contributi, le spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale devono considerarsi rimaste a carico dei lavoratori. Di conseguenza, l’ente non è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie effettuati ai propri iscritti.
di Anna Russo
Fonte normativa



