Pensione INPS a residente in Cina: tassazione in Italia
Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile alla pensione INPS percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina, maturata per attività svolta esclusivamente nel settore privato (AdE - Risposta 01 ottobre 2026, n. 179
Pensione INPS a residente in Cina: tassazione in Italia
Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile alla pensione INPS percepita da un soggetto fiscalmente residente in Cina, maturata per attività svolta esclusivamente nel settore privato (AdE - Risposta 01 ottobre 2026, n. 179
L’istanza riguarda un contribuente residente nella Repubblica Popolare Cinese che percepisce una pensione erogata dall’INPS, maturata a seguito di attività lavorativa svolta esclusivamente alle dipendenze di datori di lavoro privati.
L’istante chiede di confermare che il trattamento pensionistico debba essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza, in applicazione dell’articolo 18 della Convenzione tra Italia e Cina per evitare le doppie imposizioni.
In via preliminare, l’Agenzia precisa che il parere è reso assumendo come presupposti la residenza fiscale del contribuente in Cina e lo svolgimento dell’attività lavorativa esclusivamente nel settore privato, senza effettuare verifiche in merito alla residenza fiscale, trattandosi di accertamenti che esulano dall’ambito dell’interpello.
Sotto il profilo della normativa interna, si evidenzia che, ai sensi degli articoli 3 e 23 del TUIR, le pensioni corrisposte da soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotte in Italia e, pertanto, sono imponibili nel nostro Paese. Nel caso di specie, essendo il trattamento pensionistico erogato dall’INPS, la pensione è qualificata come reddito prodotto nel territorio dello Stato.
La risposta esamina quindi le disposizioni della Convenzione tra Italia e Cina, ricordando che l’articolo 18, paragrafo 1, attribuisce, come regola generale, la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del percettore delle pensioni derivanti da un cessato impiego. Tale principio, tuttavia, è soggetto alle eccezioni previste dalla stessa Convenzione.
Tra queste assume rilievo l’articolo 18, paragrafo 2, relativo alle pensioni corrisposte nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico. L’Agenzia afferma che tale nozione comprende le prestazioni erogate in base alla legislazione sulla previdenza sociale finanziata mediante contributi obbligatori, nonché le prestazioni garantite dallo Stato per finalità solidaristiche. Richiamando la relazione parlamentare di ratifica della Convenzione e la circolare n. 41/E del 21 luglio 2003, si evidenzia che rientrano nella previdenza sociale tutte le remunerazioni collegate a contributi obbligatori, con esclusione delle prestazioni derivanti da contribuzione volontaria.
Alla luce di tali considerazioni, si conclude che la pensione INPS percepita dal contribuente deve essere qualificata come pensione corrisposta nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Cina. Ne consegue che la potestà impositiva spetta in via esclusiva allo Stato della fonte, ossia all’Italia, con conseguente assoggettamento a imposizione nel territorio dello Stato.
di Anna Russo
Fonte normativa



