Edili Industria Napoli: la disciplina dell’EVR nel CIPL di ottobre 2026
Il nuovo CIPL per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Napoli, firmato il 1° ottobre 2026, detta le regole per la determinazione e le modalità di erogazione dell’EVR (Cod. CNEL F012)
Edili Industria Napoli: la disciplina dell’EVR nel CIPL di ottobre 2026
Il nuovo CIPL per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Napoli, firmato il 1° ottobre 2026, detta le regole per la determinazione e le modalità di erogazione dell’EVR (Cod. CNEL F012)
Il nuovo CIPL per i dipendenti delle imprese edili di Napoli firmato il 1° ottobre 2026 da Ance e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, con decorrenza 1/10/2026–30/9/2029, dedica un articolo alla regolamentazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione.
In conformità di quanto delegato dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, le Parti firmatarie concordano, che l’EVR è pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione.
È un premio variabile della retribuzione in linea con l’andamento congiunturale del settore; è correlato a risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio; non avrà incidenza sugli istituti retributivi, sia diretti che indiretti, previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Gli indicatori fissati per il calcolo dell’E.V.R. eventualmente erogabile, a livello provinciale, sono i seguenti:
1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile;
4. numero delle pratiche GNF liquidate, quale indicatore determinato dalle Parti a livello territoriale.
Le Parti stabiliscono che l’incidenza ponderale, in termini percentuali, per i quattro indicatori è del 25% ciascuno.
Gli indicatori, calcolati sull’anno solare, saranno valutati dalle Parti firmatarie entro il 31 marzo di ogni anno di corresponsione dell’E.V.R. e gli esiti della valutazione determineranno l’erogazione dell’E.V.R. per il medesimo anno.
Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio.
Ai fini della determinazione dell’E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale, nel caso in cui due parametri risultassero pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’E.V.R. (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’E.V.R.
Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:
- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Nel calcolo dell’E.V.R. dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà i parametri aziendali dell’ultimo triennio con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.
Ai fini delle successive verifiche annuali, i trienni di comparazione sopra indicati slitteranno in avanti di un anno.
Qualora nel confronto triennale, di cui sopra, i suddetti parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato. Qualora, invece, solo uno dei parametri aziendali risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’E.V.R. nel seguente modo: laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile nella misura piena (4%), l’impresa nella condizione di un solo parametro negativo erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.
La suddetta impresa, che sia nelle condizioni di non erogare l’E.V.R. o di erogarlo solo in parte, dovrà produrre un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali; tale dichiarazione, il cui schema sarà allegato agli accordi annuali tra le Parti, dovrà essere inviata all’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli e alla Cassa Edile di Napoli, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite. Successivamente, l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli informerà le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione devono erogare l’E.V.R. nella misura del 4%. Le imprese con un’anzianità inferiore ai quattro anni, invece, ai fini della procedura di cui sopra e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, effettueranno, in base alla propria anzianità, il confronto temporale o anno su anno o biennio su biennio.
Si precisa che ai nuovi assunti sarà erogato l’E.V.R. pro-quota, calcolato dalla data di assunzione e fino al termine dell’anno di riferimento, così come, per gli operai dimessi e/o licenziati, l’E.V.R. è conteggiato fino al momento dell’effettiva presenza. Per i lavoratori part-time il calcolo avverrà sempre sulla base delle ore effettive di lavoro.
L'erogazione dell’E.V.R., il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate per un massimo di 173 ore al mese, determinata come sopra, a consuntivo, è corrisposta anche in quote mensili al personale in forza.
Per gli impiegati l’erogazione dell’E.V.R, potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



