martedì, 06 ottobre 2026 | 15:41

Imprese edili e affini: limite dimensionale per la qualifica artigiana

L'Istituto fornisce chiarimenti sull'applicazione del limite dimensionale dei lavoratori dipendenti, che caratterizza le imprese artigiane operanti nel settore dell'edilizia e quelle che svolgono attività collegate nei cantieri edili (INPS – Messaggio 05 ottobre 2026, n. 3145)

Imprese edili e affini: limite dimensionale per la qualifica artigiana

L'Istituto fornisce chiarimenti sull'applicazione del limite dimensionale dei lavoratori dipendenti, che caratterizza le imprese artigiane operanti nel settore dell'edilizia e quelle che svolgono attività collegate nei cantieri edili (INPS – Messaggio 05 ottobre 2026, n. 3145)

Per quanto riguarda le imprese artigiane edili, ai fini del requisito dimensionale, sono applicabili due diverse disposizioni: quella specifica per le imprese di costruzioni edili (art. 4, co. 1, lett. e), L 8 agosto 1985, n. 443) e quella generale per le imprese che svolgono attività affini all'edilizia e alla finitura dell'edilizia (art. 4, co. 1, lett. a), L 8 agosto 1985, n. 443).

Secondo tali disposizioni, l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- per le imprese di costruzioni edili, un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti (lett. e));

- per le imprese con attività affini all'edilizia e alla finitura dell'edilizia che non operano in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici, un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti (lett. a)).

Ai fini della classificazione e dell'attribuzione del codice autorizzazione, l'Inps ricomprende nell'ambito dell'attività di costruzione edile anche le attività di completamento, di rifinitura, ecc., delle costruzioni edili stesse, applicando il corrispondente requisito dimensionale di cui all'art. 4, co. 1, lett. e), L 8 agosto 1985, n. 443.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, relativamente a tali imprese e all'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, ha stabilito che "le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa" (Interpello 17 ottobre 2025, n. 4).

Sulla base di tale chiarimento, l'Istituto ha precisato che, non essendo obbligate all'iscrizione alla Cassa Edile, le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile non sono soggette al limite dimensionale previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili (lett. e)), bensì al limite dimensionale generale (lett. a)).

Sotto il profilo del limite dimensionale per l'attribuzione della qualifica artigiana, al fine di distinguere le imprese artigiane edili dalle altre imprese artigiane del settore con attività prevalentemente diversa da quella edile, l'Inps ha integrato la procedura con un'apposita "dichiarazione di responsabilità" che il datore di lavoro deve trasmettere all'Istituto per l'applicazione del limite dimensionale diverso da quello edile e l'attribuzione del corrispondente codice autorizzazione. In particolare, sono interessate le imprese di installazione di impianti classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08.

L'Inps classifica le imprese artigiane di costruzioni edili (di cui alla lett. e)) con il codice autorizzazione "5G". Le imprese con attività affini all'edilizia e alla finitura dell'edilizia che non operano in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici (di cui alla lett. a)), invece, vanno classificate con il codice autorizzazione "5C".

I datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA "5G", a partire dal 23 ottobre 2026 possono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell'attività esercitata, utilizzando, all'interno della sezione "Contatti" del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", lo "Smart Task" denominato "Limiti impresa impiantistica artigiana" e indicando come data decorrenza variazione il 01/07/2026 o la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, se successiva.

A seguito della dichiarazione di responsabilità, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA "4X"che dal 1° luglio 2026 ha assunto il nuovo significato di "Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l'attività nell'ambito delle costruzioni edili"; l'attribuzione del CA "4X" consentirà l'attribuzione del CA "5C" che comporta l'applicazione del limite dimensionale di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge n. 443/1985.

Per le nuove iscrizioni, il questionario della procedura di iscrizione automatizzata relativo alle attività economiche che riconducono ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 è stato integrato con la dichiarazione di responsabilità di cui sopra; la sottoscrizione della dichiarazione comporta l'attribuzione dei CA "4X" e "5C" alla posizione contributiva.

Per le iscrizioni con inquadramento automatizzato rifiutato dal datore di lavoro e per le iscrizioni effettuate dalla Struttura territoriale dell'INPS, l'attribuzione dei CA "4X" e "5C" può avvenire contestualmente all'emissione del provvedimento di iscrizione solo in presenza della dichiarazione di responsabilità. In assenza della dichiarazione di responsabilità viene assegnando il CA "5G" e, per l'aggiornamento delle caratteristiche contributive (attribuzione dei CA "4X" e "5C" in luogo del CA "5G"), è onere del datore di lavoro compilare e trasmettere lo "Smart task" denominato "Limiti impresa impiantistica artigiana", indicando come data di decorrenza della variazione la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione (data inizio attività o successiva).

Con riferimento alle imprese che esercitano attività plurime, in ipotesi di apertura di più matricole, ricorrendone i requisiti, l'inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto solo alla matricola riferita all'attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare dell'impresa o dalla maggioranza dei soci. Ne consegue che l'eventuale ulteriore matricola deve essere classificata nel settore Industria o Terziario, sulla base dell'attività economica effettivamente esercitata.

Si precisa che, in presenza di più matricole afferenti al medesimo codice fiscale, ai fini del calcolo del limite dimensionale di cui all'articolo 4 della legge n. 443/1985 devono essere considerati solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Messaggio 05 ottobre 2026, n. 3145