Edilizia Industria Napoli: firmato il nuovo CIPL
Sottoscritto, il 1° ottobre 2026, dall'Ance e le OO.SS. territoriali, il nuovo Contratto Integrativo per i dipendenti delle imprese edili ed affini della città metropolitana di Napoli (Cod. CNEL F012)
Edilizia Industria Napoli: firmato il nuovo CIPL
Sottoscritto, il 1° ottobre 2026, dall'Ance e le OO.SS. territoriali, il nuovo Contratto Integrativo per i dipendenti delle imprese edili ed affini della città metropolitana di Napoli (Cod. CNEL F012)
In data 1° ottobre 2026, l’Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl., Fillea-Cgil, hanno firmato il nuovo articolato contrattuale per il settore dell'Edilizia Industria di Napoli, che entra in vigore dalla data di stipula e avrà durata fino al 30 settembre 2029.
Tra le disposizioni introdotte, segnaliamo le seguenti novità:
Trasporto per Operai e Impiegati
Dal 1° ottobre 2026 le indennità a titolo di concorso spese per il trasporto, urbano ed extraurbano, sono così stabilite:
a) Per gli operai in € 2,80/giorno pari a € 0,35 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
b) Per gli impiegati, con orario di lavoro full time, in € 60,55 mensili.
Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall’impresa.
L’indennità di trasporto per gli impiegati con orario di lavoropart time, della tipologia orizzontale, verrà corrisposta integralmente. Al contrario, nel caso del part time della tipologia verticale, l’indennità verrà corrisposta rapportandola alle giornate di lavorgyitilizzando il divisore mensile pari a 21,625 giornate medie.
L’impresa provvederà all’istituzione di un servizio mensa affinché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere, il cui costo è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo, per ciascun pasto consumato, di € 6,15.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2026 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 7,52 giornalieri pari a € 0,94 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo per esigenze tecnico organizzative dell’impresa.
Per gli impiegati ad orario full time l’indennità sostitutiva di mensa dal 1° ottobre 2026 è determinata in € 162,62 mensili. Per gli impiegati con orario di lavoro part-time, della tipologia orizzontale, verrà corrisposta integralmente solo ai lavoratori che siano assunti per un minimo di sei ore di lavoro/giorno. Nei casi di orario lavorativo concordato part time della tipologia verticale, l’indennità in parola verrà corrisposta rapportando il valore mensile alle giornate di lavoro utilizzando il divisore mensile pari a 21,625 giornate medie.
Qualora le aziende optassero per l’adozione dei ticket elettronici, l’importo giornaliero degli stessi, per le giornate di effettivo lavoro, sarà pari ad € 8,20.
Qualora l’azienda per esigenze tecnico-produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo.
Premialità e Fondo “Azienda Virtuosa”
Come disciplinato dalle Parti Nazionali, nell’ambito del contributo del 2,25% da versare alle Casse Edili, è assegnata la percentuale dell’1,05% alle imprese per specifiche assistenze e premialità
Attraverso tali risorse sono finanziate le seguenti misure:
A) il vestiario;
B) i rimborsi per malattia ed infortuni;
C) la messa a disposizione delle imprese del software "Check" ed eventuali ulteriori benefici;
D) l’indennizzo per carenza malattia;
E) la Premialità per le imprese.
Le Parti, preso atto di quanto speso negli ultimi anni per le voci di cui ai precedenti punti A), B), C) e D), stabiliscono, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, di eliminare, a decorrere dall’anno cassa edile che avrà inizio il 1° ottobre 2026, il contributo specifico dello 0,18%, il cd. “Fondo di Premialità”, di cui al CIPL del 7 dicembre 2012 e di destinare il 30% dell’1,05% per finanziare un nuovo Fondo denominato “Azienda Virtuosa”, in conformità con quanto previsto dal CCNL. Quanto accantonato al 30 settembre 2026 nel Fondo di Premialità sarà utilizzato per il calcolo della premialità dovuta a febbraio 2027 secondo le modalità che seguono e che, per gli anni a seguire, verranno utilizzate per l’erogazione della premialità “Azienda Virtuosa”.
Dal mese di aprile e fino al termine della stagione estiva di ciascun anno, le Parti promuovono, anche per il tramite degli Enti Bilaterali (ad esempio mediante l’utilizzo dell'aula mobile del Formedil Napoli), specifiche campagne di prevenzione finalizzate a informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione al calore e sulle buone pratiche da adottare per la tutela della salute.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale
- CIPL 1/10/2026
- CCNL 21/2/2025
- Testo Unico Vigente 25/3/2026



