martedì, 06 ottobre 2026 | 10:43

Fatture elettroniche e corrispettivi: al via le comunicazioni di anomalia

Definite le modalità di invio delle comunicazioni rivolte ai contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, potrebbero non aver dichiarato integralmente i ricavi risultanti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici (AdE - Provvedimento 05 ottobre 2026, n. 271072)

Fatture elettroniche e corrispettivi: al via le comunicazioni di anomalia

Definite le modalità di invio delle comunicazioni rivolte ai contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, potrebbero non aver dichiarato integralmente i ricavi risultanti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici (AdE - Provvedimento 05 ottobre 2026, n. 271072)

Il provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti gli elementi informativi relativi alle possibili anomalie riscontrate tra i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente nel periodo d’imposta 2023 e quelli dichiarati nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. L’obiettivo è consentire ai soggetti interessati di verificare la propria posizione fiscale e, ove necessario, correggere eventuali errori o omissioni. 

Le comunicazioni riportano gli elementi identificativi del contribuente, il numero e la data della comunicazione, il codice atto, il periodo d’imposta interessato, gli estremi della dichiarazione trasmessa, nonché le indicazioni per richiedere chiarimenti o segnalare circostanze non conosciute dall’Amministrazione finanziaria e per procedere all’eventuale regolarizzazione delle violazioni. 

L’Agenzia trasmette tali comunicazioni al domicilio digitale del contribuente mediante posta elettronica certificata. Le stesse informazioni sono inoltre rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale e del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Il contribuente, anche tramite un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o comunicare elementi e circostanze non conosciuti dall’Agenzia utilizzando le modalità indicate nella comunicazione ricevuta. La casella PEC utilizzata per l’invio delle comunicazioni non è invece abilitata alla ricezione di messaggi in risposta. 

I dati utilizzati per le comunicazioni sono resi disponibili anche alla Guardia di finanza mediante strumenti informatici. I contribuenti che ricevono la comunicazione possono regolarizzare eventuali errori od omissioni ricorrendo al ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione. 

Il provvedimento disciplina inoltre il trattamento dei dati personali, individuando l’Agenzia delle entrate quale titolare del trattamento, definendo i tempi di conservazione delle informazioni e le misure di sicurezza adottate nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. 

Infine, si evidenzia che le informazioni messe a disposizione consentono ai contribuenti di rimediare alle eventuali irregolarità mediante ravvedimento operoso, anche qualora siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche, purché non siano stati notificati atti di liquidazione, di accertamento o di irrogazione delle sanzioni, né siano state ricevute le comunicazioni di irregolarità o gli esiti del controllo formale previsti dalla normativa.

di Anna Russo

Fonte normativa