Estetica - Conflavoro: nuove retribuzioni da ottobre
Firmato, il 25 settembre 2026, tra CONFLAVORO PMI, e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del CCNL Aziende operanti nei settori Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere (Cod. CNEL H535)
Estetica - Conflavoro: nuove retribuzioni da ottobre
Firmato, il 25 settembre 2026, tra CONFLAVORO PMI, e FESICA-CONFSAL, il rinnovo del CCNL Aziende operanti nei settori Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere (Cod. CNEL H535)
L'accordo decorre dall'1/10/2026 e prevede la tabelle retributiva così modificata e sostituita:
Inquadramento | Minimi dal 1/10/2026 |
Primo livello | € 1.723,80 |
Secondo livello | € 1.574,80 |
Terzo livello | € 1.493,00 |
Quarto livello | € 1.407,80 |
Queste le modifiche più rilevanti apportate dal nuovo accordo.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. 4 mesi per il livello 1;
b. 3 mesi per gli altri livelli;
c. 45 giorni per gli apprendisti.
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi. Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi..
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario può essere prestato entro la soglia di 200 ore annuali.
Tipologia | Maggiorazione | |
A | Lavoro straordinario | 25% |
B | Lavoro notturno/festivo | 35% |
C | Lavoro straordinario notturno e festivo | 50% |
D | Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
Permessi retributivi
Oltre le 32 ore è riconosciuto alla generalità dei lavoratori un monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro (in sigla ROL) di 16 ore, utilizzabili dai lavoratori a titolo di permessi orari individuali/permessi ROL, fruiti in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore.
Altri permessi retribuiti
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di:
- 2 giorni per ciascun esame universitario:
- 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
- 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
- 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.
Ferie
Al personale che abbia maturato un’anzianità di servizio superiore a cinque anni, senza soluzione di continuità, è riconosciuto un periodo di ferie annuali retribuite pari a 30 giorni di calendario, corrispondenti:
a) a 22 giorni lavorativi, qualora la prestazione settimanale sia distribuita su cinque giornate;
b) a 26 giorni lavorativi, qualora la prestazione settimanale sia distribuita su sei giornate.
Il trattamento maggiorato decorre dal compimento del quinto anno di anzianità di servizio ed è riconosciuto in misura proporzionale nell’anno di maturazione.
Elemento di Garanzia Retributiva
Nelle imprese in cui non è istituito il premio di risultato è riconosciuta ai lavoratori un’erogazione una tantum a titolo di retribuzione con finalità perequative, denominata Elemento dì Garanzia Retributiva (E.G.R.), pari all'1% della retribuzione di fatto che sarà corrisposta solamente dalle aziende che abbiano conseguito, al termine dell'esercizio, un aumento di produttività ovvero un aumento del rapporto fatturato/dipendenti, oppure valore aggiunto/dipendente. L'E.G.R. viene corrisposto nel mese di giugno dell'anno successivo.
Scatti di anzianità
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a scatti di anzianità maturati nello stesso livello di inquadramento il cui ammontare è definito dalla tabella a seguire. Gli scatti maturano con una cadenza biennale e per un massimo di 5 scatti.
Livello | Importo |
1 | €10,00 |
2 | €8,50 |
3 | €8,00 |
4 | €7,50 |
Periodo di comporto
A decorrere dalla data di rinnovo del presente CCNL, il diritto alla conservazione del posto di lavoro cessa qualora il lavoratore, anche attraverso più periodi di infermità, raggiunga complessivamente i seguenti periodi di conservazione del posto:
a. 9 mesi per anzianità fino a 5 anni;
b. 12 mesi per anzianità oltre 5 anni.
L'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico cesserà qualora il lavoratore abbia raggiunto, anche con diverse malattie, i limiti massimi di cui sopra nei 24 mesi precedenti
Trattamento economico di malattia
A decorrere dal rinnovo del presente CCNL, durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall'INPS come di seguito indicato:
- 100% dal 1° al 180esimo giorno per malattie di durata superiore a 8 giorni;
- 100% dal 4° giorno per malattie di durata pari o inferiore a 8 giorni.
In caso di ricovero ospedaliero, documentato da certificazione dell'ente ospedaliero, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione globale piena per l’intera durata del ricovero, nel rispetto del periodo di comporto.
Aspettativa
L'azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno due anni di anzianità per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari per un periodo massimo di sei mesi.
Dimissioni per fatti concludenti
Il lavoratore che si assenti dal lavoro per 15 giorni continuativi di calendario senza fornire al datore di lavoro giustificazione, dal 16mo giorno può essere considerato dimissionario di fatto. Il datore di lavoro dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.
Preavviso
I nuovi termini di preavviso sono i seguenti:
Livello di Inquadramento | Giorni lavorativi |
1 | 20 |
2 | 20 |
3 | 20 |
4 | 15 |
Apprendistato professionalizzante
Viene specificato il trattamento per gli “Apprendisti 1° gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica professionale (4 anni e 6 mesi).
Apprendisti 1° gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica professionale (4 anni e 6 mesi)
1 sem | Il sem | III sem | IV sem | V sem | VI sem | VII sem | VIII sem | IX sem |
70% | 70% | 70% | 78% | 85% | 85% | 90% | 90% | 100% |
Lavoro supplementare
Il lavoro supplementare è ammesso fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro, compensato con maggiorazione del 20%.
Causali per i contratti superiori ai 12 mesi
Possono essere stipulati tra le parti contratti di durata superiore ai 12 mesi, in ogni caso non superiore ai 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (c.d. causali):
a. Sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e per effetto della trasformazione di contratti a tempo pieno in part-time;
b. Punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che non sia possibile evadere col normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
c. Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività, che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale;
d. Lavoratori di età superiore a 50 anni.
Fondo EBIASP
Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore di E.BI.A.S.P. nella misura di euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico dell'azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal CCNL. L’importo di cui sopra è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri. L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto. La quota mensile o l’EDR vanno versate mediante F24 con codice "EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT74W 06230 03233 0000 4648 7433.
Fondo Fondosani
Sono iscritti al Fondosani tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri. Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell'azienda e € 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese. La quota una tantum di adesione al Fondo sì intende assorbita nell’importo complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione separato.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



