mercoledì, 30 settembre 2026 | 11:49

Edilizia Industria Caserta - Disciplina dell’EVR

Disciplina e valore dell’EVR nell’ultimo rinnovo del CIPL per l’Edilizia Industria di Caserta firmato il 23 settembre 2026 (Cod. CNEL F012)

Edilizia Industria Caserta - Disciplina dell’EVR

Disciplina e valore dell’EVR nell’ultimo rinnovo del CIPL per l’Edilizia Industria di Caserta firmato il 23 settembre 2026 (Cod. CNEL F012)

Il giorno 23 settembre 2026, tra l'ANCE Caserta e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è sottoscritto, nella stesura definitiva, il rinnovo del CIPL per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nell'ambito della provincia di Caserta.

Con il nuovo articolato contrattuale, che decorre dal 1° ottobre 2026 e scadrà il 30 settembre 2029, le Parti hanno disciplinato l'Elemento Variabile di Retribuzione – EVR, previsto dall'art. 38, lett. f) e dall'art. 12 del CCNL 21 febbraio 2025, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Tale elemento non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, ed è regolamentato nel modo che segue.

Le Parti individuano nel 6% dei minimi tabellari in vigore alla data 31 dicembre 2024 la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto territoriale.

Allo scopo di correlare l'EVR all’effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva verifica:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%

2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%

3. ore di lavoro denunciate in Cassa Edile: 25%

4. DURC di congruità emessi dalla Cassa Edile: 25%

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le Parti, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal CCNL e dal presente accordo.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale, così come definiti al co. 14 dell'art. 38 del vigente CCNL, comporti le conseguenze previste dall'art. 38, co. 18 e 19, del CCNL (parametri negativi o parzialmente negativi) l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, sia alle Parti sociali che alla Cassa Edile di Caserta, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare I'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, I'EVR nella misura prevista dall'art. 38 del CCNL

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nelle province di Caserta, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata triennio su triennio.

Le Parti si danno atto che agli importi relativi all'EVR sarà applicato il trattamento fiscale previsto dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, calcolato sulle ore ordinarie effettive di lavoro.

Le Parti infine dichiarano che per tutto quanto non previsto nel nuovo accordo, si rimanda a quanto disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale