Rinnovato il CCNL Moda Conflavoro
Firmato, il 23 settembre 2026, tra la CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, il rinnovo del CCNL Moda – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento (Cod. CNEL D028)
Rinnovato il CCNL Moda Conflavoro
Firmato, il 23 settembre 2026, tra la CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, il rinnovo del CCNL Moda – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento (Cod. CNEL D028)
L'accordo decorre dal 1 ottobre 2026 e prevede la tabella retributiva così modificata e sostituita:
Livelli | Minimi dal 01.10.2026 | Minimi dal 01.01.2027 |
Quadri | € 2.458,00* | € 2.519,00 |
Primo livello | € 2.319,00 | € 2.377,00 |
Secondo livello | € 2.176,00 | € 2.230,00 |
Terzo livello | € 2.039,00 | € 2.089,00 |
Quarto livello | € 1.940,00 | € 1.988,00 |
Quinto livello S | € 1.896,00 | € 1.943,00 |
Quinto livello | € 1.854,00 | € 1.900,00 |
Sesto livello S | € 1.801,00 | € 1.844,00 |
Sesto livello | € 1.761,00 | € 1.804,00 |
Settimo livello | € 1.470,00 | € 1.561,00 |
*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €52,00
Viaggiatori o piazzisti
La Tabella retributiva risulta aggiornata con valori aggiornati come a seguire:
Categoria | Minimi dal 01.10.2026 | Minimi dal 01.01.2027 |
1° categoria | € 2.104,00 | € 2.158,00 |
2° categoria | € 1.983,00 | € 2.034,00 |
I viaggiatori o piazzisti per l'anzianità maturata presso la stessa azienda avranno diritto a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti:
- 1° categoria euro 10,00;
- 2° categoria euro 9,00.
Seguono le modifiche più rilevanti apportate dal rinnovo.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a.6 mesi per i livelli Quadro e 1°;
b.5 mesi per i livelli 2° e 3°;
c.3 mesi per il livello 4°;
d.2 mesi per i livelli 5°S, 5°, 6°S e 6°;
e.1 mese per il livello 7°.
Reperibilità
Al lavoratore in reperibilità è in ogni caso dovuta, per il periodo nel quale sia in attesa di un’eventuale chiamata, l’indennità di reperibilità, pari a euro 7,75 per ogni giornata feriale e euro 10,33 in caso di giornata festiva.
Flessibilità
In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali e per un massimo di 104 ore nell’anno (1° gennaio - 31 dicembre), da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nell’arco di 12 mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità. Con accordo sindacale aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. Nei periodi di superamento dell’orario contrattuale settimanale verrà corrisposta una maggiorazione della quota oraria della retribuzione di fatto pari al 12% per le prime 48 ore di supero nell'anno e al 15% per le ore successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Per le ore prestate oltre l’orario normale è corrisposta la maggiorazione del 21%. Queste ore vengono sottratte dal monte ore delle 104 di flessibilità ordinaria.
Maggiorazioni Lavoro straordinario
Maggiorazioni | |
Lavoro straordinario notturno | 56% |
Straordinario notturno turnisti per 30 minuti consecutivi | 61% |
Lavoro straordinario festivo diurno | 61% |
Straordinario festivo turnisti per 30 minuti consecutivi | 67% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 66% |
Straordinario festivo notturno turnisti per 30 minuti consecutivi | 72% |
Lavoro domenicale e festivo diurno | 38% |
Lavoro domenicale e festivo notturno | 54% |
Lavoro notturno
Vengono eliminate le seguenti maggiorazioni
Lavoro domenicale e festivo diurno | 38% |
Lavoro domenicale e festivo notturno | 54% |
Permessi retribuiti
Oltre alle 32 ore di permessi retribuiti per le festività soppresse, viene riconosciuto alla generalità dei lavoratori un monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro (in sigla ROL) di 56 ore per i lavoratori giornalieri e 52 per i lavoratori a squadre - maggiorate di ulteriori 8 ore in caso di turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva - utilizzabili dai lavoratori a titolo di permessi orari individuali/permessi ROL, fruiti in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore.
Altri permessi retribuiti
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di:
- 2 giorni per ciascun esame universitario;
- 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
- 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
- 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.
Ferie
Ai lavoratori con qualifica di impiegato e anzianità di servizio superiore a 10 anni e fino a 18 anni è riconosciuto un giorno aggiuntivo di ferie. Al superamento dei 18 anni di anzianità di servizio è riconosciuta una settimana aggiuntiva di ferie.
Ai lavoratori con qualifica di intermedio e anzianità di servizio superiore a 12 anni e fino a 20 anni è riconosciuto un giorno aggiuntivo di ferie. Al superamento dei 20 anni di anzianità di servizio è riconosciuta una settimana aggiuntiva di ferie.
Welfare e Elemento di garanzia retributiva
Le aziende metteranno a disposizione, entro il 31 dicembre 2026 strumenti di welfare del valore di 200,00 €, da riproporzionare in funzione dell’orario contrattuale e in base ai mesi di effettivo lavoro nel periodo 1° gennaio 2026 -31 dicembre 2026, considerando come mesi intero le frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni. L’importo è omnicomprensivo ed escluso dalla base di calcolo del TFR e potrà essere utilizzato dai lavoratori entro i 12 mesi successivi. Le imprese del settore moda rientranti nel campo di applicazione del CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale che disciplini elementi economici aggiuntivi, corrispondono annualmente l’importo di €350,00 a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva. Tale importo verrà corrisposto in concomitanza con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza al 1° gennaio ed aventi diritto in base alla situazione retributiva rilevata nel precedente anno, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’elemento di garanzia retributiva in quanto individualmente erogato.
Indennità di vacanza contrattuale
Le Parti stipulanti si danno atto che, ferma restando l’ultrattività del presente CCNL, in caso di ritardo nel suo rinnovo, ai lavoratori è corrisposta un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale. L’importo della suddetta indennità viene determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando al valore del minimo tabellare una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente.La suddetta indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.
Scatti di anzianità
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a scatti di anzianità biennali e per un massimo di 4 scatti. Gli importi degli scatti sono i seguenti:
Livello | Importo |
8° | € 13,00 |
7° | € 12,00 |
6° | € 10,50 |
5° | € 10,00 |
4° | € 8,50 |
3° | € 8,00 |
2° | € 7,50 |
1° | € 7,00 |
Indennità di cassa e maneggio di denaro
La percentuale del 5% prevista dal co. 1 per l’indennità di cassa e maneggio denaro viene innalzata al 6%.
Comporto
A decorrere dalla data di rinnovo del presente CCNL, il diritto alla conservazione del posto di lavoro cessa qualora il lavoratore raggiunga complessivamente 13 mesi di assenza (394 giorni di calendario), aumentati a 15 (456 giorni di calendario) in caso di patologie di grave entità nell’arco di 30 mesi consecutivi, computando a tal fine anche gli eventi disciplinati secondo la normativa del precedente CCNL.L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.
Trattamento economico per malattia e retribuzione
A decorrere dal rinnovo del presente CCNL, durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
- dal 1° al 3° giorno di malattia: 100% della retribuzione normale per tutti gli eventi di malattia con prognosi superiore a 5 giorni.
Per gli eventi con prognosi breve (inferiore o uguale a 5 giorni):
- 100% della retribuzione normale per il primo evento nell’anno (1° gennaio - 31 dicembre);
- 66% della retribuzione normale per il secondo ed il terzo evento nell’anno;
- 50% della retribuzione normale dal quarto evento nell’anno.
Dal 4° giorno di malattia:
- operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno di malattia. In aggiunta, al lavoratore ammalato l’azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
- Intermedi e Impiegati: corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Trasferta
Il lavoratore in trasferta avrà diritto:
a. al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b. al rimborso delle spese di vitto e/o alloggio a piè di lista, quando la durata della missione obblighi il lavoratore a incontrare tali spese;
c. al rimborso delle altre spese vive necessarie all’espletamento della missione;
d. un’indennità connessa al maggior disagio causato al lavoratore, i cui importi saranno definiti dalla contrattazione di secondo livello o da apposito regolamento interno aziendale.
Dimissioni per fatti concludenti
Il lavoratore che si assenti dal lavoro per 15 giorni continuativi di calendario senza fornire al datore di lavoro giustificazione, dal 16mo giorno può essere considerato dimissionario di fatto.
Preavviso
I nuovi termini di preavviso sono i seguenti:
Livello di inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio 6-10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
Quadri, 1° livello | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
2° e 3° livello | 1,5 mesi | 2 mesi | 3 mesi |
4° e 5° livello | 3 settimane | 1 mese | 1,5 mesi |
6° livello | 2 settimane | 3 settimane | 1 mese |
7° livello | Una settimana | ||
Clausole elastiche
Le clausole elastiche devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle condizioni e delle modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero la sua durata. Per le clausole elastiche, il limite di massima variabilità i aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell’orario contrattuale. La modifica dell’orario di lavoro ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa vanno comunicate al lavoratore con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi e comportano una maggiorazione del 15% nei casi di variazione della collocazione temporale della prestazione e del 24% nei casi di variazione in aumento della prestazione lavorativa, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Causali per i contratti superiori ai 12 mesi
Possono essere stipulati tra le parti contratti di durata superiore ai 12 mesi, in ogni caso non superiore ai 24 mesi, solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (c.d. causali):
- attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite (es.: promozione in showroom/fiere/negozi/temporary store/spacci aziendali, ...);
- sviluppo straordinario delle attività di impresa, legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività/linee di prodotto/sedi/filiali/uffici/punti vendita, processi di reinternalizzazione o reshoring;
- sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
- esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
- interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza;
- Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- Sostituzione di lavoratori assenti.
Fondosani
Sono iscritti al Fondosani tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri. Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
Ente Bilaterale EBIASP
Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore di E.BI.A.S.P. nella misura di euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal CCNL.L’importo di cui sopra è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.La quota mensile o l’EDR vanno versate mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT74W0623003233046487433.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale



