Gestione separata: prescrizione dei crediti contributivi
Il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata dell'Inps decorre dalla data di scadenza del versamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine è irrilevante la mancata compilazione del quadro RR in sede di dichiarazione dei redditi (Corte di Cassazione - Ordinanza 22 settembre 2026 n. 25677)
Gestione separata: prescrizione dei crediti contributivi
Il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata dell'Inps decorre dalla data di scadenza del versamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine è irrilevante la mancata compilazione del quadro RR in sede di dichiarazione dei redditi (Corte di Cassazione - Ordinanza 22 settembre 2026 n. 25677)
E' erronea l’affermazione secondo cui il termine di prescrizione andrebbe computato a far tempo dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi, dovendo essere calcolato, invece, dalla data di scadenza del versamento dei contributi.
Questa la motivazione conclusiva con la quale la Corte Suprema ha accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di addebito con il quale l'Inps contestava il mancato pagamento di contributi alla Gestione Separata, a seguito dell'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione previdenziale.
La Corte d'Appello chiamata a decidere la controversia aveva negato la prescrizione dei crediti oggetto di causa, in ragione sia della affermata decorrenza del dies a quo a far tempo dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che della condotta dolosa del contribuente che aveva omesso la compilazione del quadro cd. “RR”.
Riguardo al dies a quo del termine di prescrizione la Corte di Cassazione osserva che pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55, R.DL. n. 1827/1935). Vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo. Tutto ciò posto, è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.
E' erronea, altresì, l'affermazione che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 e ss. del D.Lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui "l'impossibilità di far valere il
diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo
specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo
diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
In conclusione, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata dell'Inps non va computato dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì dalla data di scadenza del versamento dei contributi.
Altrettanto erronea è l'affermazione della Corte d'Appello circa la sussistenza di una ipotesi di evasione contributiva e dunque di sospensione della prescrizione rilevante ai sensi dell’art. 2941 c.c. in virtù della mera mancata denunzia all’Inps della percezione di un reddito non altrimenti assoggettato a contribuzione, tanto in ragione della mera mancata compilazione del cd. quadro “RR”.
La Corte di Cassazione ha affermato che la condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a tal fine da parte del debitore, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli, quindi avente rilievo ai sensi dell’art. 2941 c.c. perché idoneo a determinare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito. Una condotta connotata in modo così pregnante postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del contribuente inadempiente, che non può evincersi dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
Corte di Cassazione - Ordinanza 22 settembre 2026 n. 25677




