Accredito della contribuzione figurativa per funzioni pubbliche elettive
L'Inps ha fornito chiarimenti in merito al pagamento della quota a carico del lavoratore in attuazione delle leggi regionali in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori regionali (INPS - messaggio 23 settembre 2026 n. 2929)
Accredito della contribuzione figurativa per funzioni pubbliche elettive
L'Inps ha fornito chiarimenti in merito al pagamento della quota a carico del lavoratore in attuazione delle leggi regionali in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori regionali (INPS - messaggio 23 settembre 2026 n. 2929)
I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, che siano stati collocati in aspettativa non retribuita, possono chiedere l’accredito della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, per il periodo di svolgimento del loro mandato elettivo.
Ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, i medesimi lavoratori devono corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore. Il versamento di tali somme deve essere effettuato all’organo elettivo, che provvederà a riversarle al fondo dell'Ente previdenziale di appartenenza.
Il riconoscimento del diritto all’accredito della contribuzione figurativa deve essere richiesto all’Istituto mediante la presentazione di un’apposita istanza da parte del soggetto eletto o del nominato entro il termine perentorio del 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa senza assegni, pena la decadenza dal diritto medesimo.
Tale istanza si intende tacitamente rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo o della nomina all’esercizio della
funzione pubblica, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario, e deve essere ripresentata a ogni inizio di nuova legislatura.
La presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all’accredito della contribuzione figurativa esclusivamente con riferimento all’anno nel quale si è verificata l’omissione.
Il rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In tale caso trova applicazione la regola generale in base al quale la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.
Tutte le modifiche intervenute negli ordinamenti regionali in materia di tutela previdenziale - che incidono sull’istituto dell’assegno vitalizio e, conseguentemente, sul versamento dei contributi figurativi - devono essere comunicate tempestivamente all’Istituto al fine della corretta definizione delle domande di accredito figurativo della contribuzione.
Pertanto, prima di procedere all’accredito della contribuzione figurativa, la Struttura territorialmente competente dell’INPS avrà cura di accertare presso il Consiglio e/o la Giunta regionale di riferimento se, in relazione alla posizione dell’interessato, trovino applicazione delle modifiche dell'ordinamento regionale incidenti sull'istituto dell'assegno vitalizio e, conseguentemente, sul versamento della quota a carico da parte del lavoratore.
In mancanza di tale riscontro, non può essere definita positivamente la richiesta di accredito figurativo della contribuzione
Atteso che, per i dipendenti pubblici e privati eletti consiglieri regionali non richiedenti l’indennità differita, in assenza di altro trattamento previdenziale, il versamento dei contributi pensionistici figurativi resta a carico dello Stato, in caso di richiesta dell’indennità differita, gli stessi sono tenuti anche al versamento della quota contributiva a proprio carico.
Quindi, nei casi in cui le leggi regionali introducano, nuovamente e su base volontaria, l’istituto dell’indennità differita da erogarsi alla cessazione del mandato (c.d. vitalizio), con effetti sulla legislatura vigente e/o su quella/e precedente/i, i consiglieri interessati sono tenuti al versamento delle quote contributive pregresse a decorrere dall’inizio della legislatura rilevante ai fini della maturazione dell’indennità differita.
Ai fini della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2935 del codice civile, la stessa decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Ne consegue che la prescrizione dell’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore decorre dalla data di entrata in vigore della norma regionale o delle relative disposizioni attuative.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore aderisca all’indennità differita (c.d. vitalizio), entro il termine di prescrizione quinquennale e per il tramite dell’organo elettivo, lo stesso è tenuto a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici corrispondente alla quota a carico del lavoratore, decorrente dalla data di attuazione delle nuove disposizioni regionali, con aggravio
delle somme aggiuntive previste.
Non si esclude la facoltà di un pagamento rateale da parte del lavoratore all’organo elettivo e di un successivo versamento rateale da parte di quest’ultimo all’Ente previdenziale, purché siano rispettati i termini previsti dalla normativa di riferimento.
Resta fermo che l’accredito del periodo di contribuzione figurativa è subordinato all’integrale riscossione della quota contributiva a carico del lavoratore, nonché alla presenza dell’istanza annuale per gli eventuali periodi pregressi oggetto di sanatoria.
In relazione a quanto sopra rappresentato, si invitano i Consigli regionali a prevedere un termine finale per l’adesione agli eventuali istituti previdenziali introdotti dalla normativa regionale, al fine di assicurare la corretta definizione degli adempimenti contributivi nei termini previsti.
In merito alla possibilità del versamento retroattivo da parte dei consiglieri regionali non più collocati in aspettativa in quanto titolari di un trattamento pensionistico, la medesima non può essere riconosciuta in considerazione di quanto prevede la legislazione nazionale di riferimento e degli effetti derivanti da un riconoscimento con efficacia retroattiva.
Tenuto conto che, in assenza di un regime assicurativo regionale, i periodi di mandato o di nomina hanno già prodotto effetti sul trattamento pensionistico obbligatorio in quanto valorizzati mediante l’accredito della contribuzione figurativa senza l’onere del versamento della quota a carico del lavoratore, nei confronti dei pensionati non può trovare applicazione l’adesione volontaria al trattamento economico a carattere differito con versamento retroattivo dei relativi contributi
di Francesca Esposito
Fonte normativa
- INPS - messaggio 23 settembre 2026 n. 2929



