martedì, 22 settembre 2026 | 17:27

Ammortizzatori sociali: tutela esclusa se la partita IVA è cessata d'ufficio

In caso di cessazione d'ufficio della partita IVA disposta dall'Agenzia delle Entrate per anomalia o fittizietà fiscale dell'attività, non è ammesso l'accesso alla tutela degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'azienda (MLPS - Interpello 16 settembre 2026)

Ammortizzatori sociali: tutela esclusa se la partita IVA è cessata d'ufficio

In caso di cessazione d'ufficio della partita IVA disposta dall'Agenzia delle Entrate per anomalia o fittizietà fiscale dell'attività, non è ammesso l'accesso alla tutela degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'azienda (MLPS - Interpello 16 settembre 2026)


In tema di ammortizzatori sociali è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali se sia possibile accedere agli strumenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e FIS) a tutela del reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende coinvolte da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (art. 35, co. 15-bis.1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633) che dispongono la cessazione d'ufficio della partita IVA per anomalia o fittizietà fiscale dell'attività.

La legislazione in materia di ammortizzatori sociali prevede che l'evento per cui si richiede l'integrazione salariale debba essere determinato da cause esterne, transitorie, impreviste e del tutto indipendenti dalla volontà o dalla condotta (anche colposa) dell'imprenditore.

Presupposto, indispensabile, per l’accesso alle tutele della cassa Integrazione è che l'attività d'impresa sia effettiva, ma momentaneamente sospesa o ridotta.

Il provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate con il quale è disposta la cessazione d'ufficio della partita IVA non può essere considerato un "evento non imputabile al datore di lavoro" utile per accedere agli strumenti di tutela del reddito della alla Cassa Integrazione Guadagni (CIGO/CIGS) o ai fondi di solidarietà.

Al contrario la cessazione della partita IVA d'ufficio per anomalia o fittizietà fiscale dell'attività configura una condotta e un rischio d'impresa pienamente imputabili alla gestione datoriale che si pone in contrasto con i requisiti previsti per l'accesso alle tutele degli ammortizzatori sociali.

Inoltre, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate produce immediatamente i suoi effetti e, finché non interviene una sentenza d'annullamento o un decreto
di sospensiva, l'INPS, al momento della presentazione di una eventuale domanda di ammortizzatore sociale, alla verifica della partita IVA che risulta cessata d'ufficio per anomalie fiscali, rileva un blocco oggettivo all'attività aziendale non assimilabile a una crisi temporanea.

Tra i requisiti essenziali per l'approvazione della CIGO/CIGS vi è, altresì, la prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.

Se la sopravvivenza stessa dell'azienda è legata all'esito di un contenzioso, la crisi risulta essere priva di elementi certi di ripresa e l’azienda è a tutti gli effetti non produttiva.

Solo se il provvedimento impugnato fosse oggetto di sospensione da parte del giudice per l’accertamento del fumus boni iuris (fondatezza del ricorso) e del periculum in mora (danno grave e irreparabile per la tenuta aziendale e i posti di lavoro), la partita IVA verrebbe provvisoriamente riattivata e si potrebbe riprendere l’attività produttiva e richiedere - sussistendone i requisiti previsti per le singole causali - l’intervento degli ammortizzatori sociali.

In conclusione, se la partita IVA è cessata d'ufficio per anomalia o fittizietà fiscale dell'attività, non è ammesso l'accesso alla tutela degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'azienda.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

MLPS - Interpello 16 settembre 2026