lunedì, 21 settembre 2026 | 09:30

Successioni e donazioni: nuovi codici tributo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per l'imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonché per le attività di controllo e di conciliazione in relazione all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali (AdE - Risoluzione 16 settembre 2026, n. 30/E)

Successioni e donazioni: nuovi codici tributo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per l'imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonché per le attività di controllo e di conciliazione in relazione all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali (AdE - Risoluzione 16 settembre 2026, n. 30/E)


Versamento delle somme dovute per gli atti di donazione e per la riliquidazione delle imposte a seguito di revoca della dichiarazione d’intenti e ravvedimento operoso in relazione alla dichiarazione di successione

In relazione alla presentazione della dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici “prima casa”, notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “A252” denominato “Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;

- “A253” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;

- “A254” denominato “Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;

- “A255” denominato “Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;

- “A256” denominato “Successioni - Sanzione imposta di successione - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;

- “A257” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;

- “A258” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;

- “A259” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati", con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento", nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’ è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.

Per consentire altresì il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta complementare correlata all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla registrazione di atti, richieste con avviso di liquidazione, notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “A260” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;

- “A261” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Imposta complementare - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;

- “A262” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”;

- “A263” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.


Versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione o alla registrazione di atti, si istituiscono i seguenti codici tributo, distinti per tipologia di definizione:

- Definizione per pagamento o per acquiescenza ex articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

- “A264” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Omessa impugnazione”;

- “A265” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Omessa impugnazione”;

- “A266” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali -Omessa impugnazione”;

- “A267” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione”.

- “A283” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione”;

- “A284” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Omessa impugnazione”.

- Definizione delle sole sanzioni ex articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

- “A268” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Definizione delle sole sanzioni”;

- “A269” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Definizione delle sole sanzioni”;

- “A270” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Definizione delle sole sanzioni”.

- Accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

- “A271” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Accertamento con adesione”;

- “A272” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Accertamento con adesione”;

- “A273” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”;

- “A274” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”;

- “A275” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”;

- “A276” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Accertamento con adesione”.

- Conciliazione di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

- “A277” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi - Conciliazione”;

- “A278” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni - Conciliazione”;

- “A279” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione”;

- “A280” denominato “Successioni - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione”;

- “A281” denominato “Registro - Tasse per i servizi ipotecari e catastali -Conciliazione”;

- “A282” denominato “Registro - Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali - Conciliazione”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Per i codici “A269”, “A273”, “A274”, “A279”, “A280”, “A283” e “A284”, nella sezione “Contribuente” sono, altresì, riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.

di Anna Russo

Fonte normativa