giovedì, 17 settembre 2026 | 10:09

Rinnovo CCNL Farmacie municipalizzate: aumento medio di 220 euro mensili

Sottoscritta, il 15 settembre 2026, tra Assofarm e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL delle Farmacie Comunali (Codice CNEL H124)

Rinnovo CCNL Farmacie municipalizzate: aumento medio di 220 euro mensili

Sottoscritta, il 15 settembre 2026, tra Assofarm e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL delle Farmacie Comunali (Codice CNEL H124)

Il nuovo contratto sostituisce il precedente, scaduto il 31 dicembre 2024, avrà validità fino al 31 dicembre 2029 e dovrà ora essere sottoposta alla consultazione e alla ratifica delle lavoratrici e dei lavoratori.

L’aumento sarà erogato in quattro tranche: 120 euro dal 1° ottobre 2026; 40 euro dal 1° luglio 2027; 30 euro dal 1° luglio 2028; 30 euro dal 1° luglio 2029, per cui, più della metà dell’aumento complessivo sarà quindi riconosciuta già con la prima tranche.

Vedi tabella

LIVELLO

Nuovo parametro CCNL

1° INCR. 01/10/2026

2° INCR. 01/07/2027

3° INCR. 01/07/2028

4° INCR. 01/07/2029

TOTALE INCREMENTI

1° livello Q

116,00

139,20

46,40

34,80

34,80

255,20

1° livello Super

112,00

134,40

44,80

33,60

33,60

246,40

1° livello C

107,00

128,40

42,80

32,10

32,10

235,40

1° livello + 12 anni

100,00

120,00

40,00

30,00

30,00

220,00

1° livello + 2 anni

100,00

120,00

40,00

30,00

30,00

220,00

1° livello

100,00

120,00

40,00

30,00

30,00

220,00

2° livello

90,00

108,00

36,00

27,00

27,00

198,00

3° livello

86,00

103,20

34,40

25,80

25,80

189,20

4° livello

81,00

117,20

32,40

24,30

24,30

198,20

5° livello

76,00

121,20

30.40

22,80

22,80

197,20

6° livello

SOPPRESSO

Vedi tabella

LIVELLO

Retr. Base al 31.12.2024

R.B.M. al 01.10.2026

R.B.M. al 01.07.2027

R.B.M. al 01.07.2028

R.B.M. al 01.07.2029

1° livello Q

2.456,91

2.596,11

2.642,51

2.677,31

2.712,11

1° livello Super

2.372,46

2.506,86

2.551,66

2.585,26

2.618,86

1° livello C

2.266,38

2.394,78

2.437,58

2.469,68

2.501,78

1° livello +1 2 anni

2.109,97

2.229,97

2.269,97

2.299,97

2.329,97

1° livello + 2 anni

2.109,97

2.229,97

2.269,97

2.299,97

2.329,97

1° livello

2.109,97

2.229,97

2.269,97

2.299,97

2.329,97

2° livello

1.872,16

1.980,16

2.016,16

2.043,16

2.070,16

3° livello

1.777,29

1.880,49

1.914,89

1.940,69

1.966,49

4° livello

1.652,61

1.769,81

1.802,21

1.826,51

1.850,81

5° livello

1.522,17

1.643,37

1.673,77

1.696,57

1.719,37

6° livello

1.421,48

SOPPRESSO

Inoltre, l’accordo prevede inoltre una verifica dell’inflazione: qualora l’inflazione effettiva del periodo 2027-2029 risulti superiore a quella utilizzata per determinare gli aumenti, la differenza positiva sarà recuperata attraverso una tranche aggiuntiva nel luglio 2030.

Viene prevista una nuova scala parametrale che assegna maggiori risorse ai livelli più bassi. Rispetto alla normale riparametrazione, sono previsti 20 euro aggiuntivi per il 4° livello e 30 euro aggiuntivi per il 5° livello. Il 6° livello viene eliminato.

Una Tantum

È prevista un’una tantum complessiva di 500 euro al 1° livello, da riparametrare sugli altri livelli. L’importo sarà corrisposto in due quote da 250 euro, rispettivamente il 1° gennaio 2027 e il 1° luglio 2027.

Vedi tabella

LIVELLO

1 a rata 01/01/2027

2a rata 01/07/2027

1° livello Q

290,00

290.00

1° livello Super

280,00

280.00

1° livello C

267,50

267,50

1° livello + 12 anni

250,00

250,00

1° livello + 2 anni

250,00

250,00

1° livello

250,00

250,00

2° livello

225,00

225,00

3° livello

215.00

215,00

4° livello

202,50

202,50

5° livello

190,00

190,00

ex 6° livello

190,00

190,00

Indennità Professionale

Dal 1° ottobre 2026, tutti i farmacisti dipendenti regolarmente iscritti all’Ordine riceveranno un’Indennità Professionale di 30 euro mensili per 14 mensilità. L’importo non sarà riparametrato e farà parte integrante della retribuzione individuale, producendo effetti anche sugli istituti diretti e differiti.

Indennità farmacisti vaccinatori

Ai farmacisti abilitati che scelgono di svolgere le attività vaccinali sarà riconosciuta un’Indennità Vaccinatori di 20 euro mensili. Le modalità di formazione e di gestione dell’elenco aziendale saranno definite attraverso il confronto sindacale. Tale indennità non fa parte della retribuzione individuale e viene corrisposta limitatamente al periodo di effettiva partecipazione alle attività vaccinali, con decorrenza dall’ingresso del farmacista nell’elenco aziendale dei farmacisti vaccinatori, ovvero l’uscita da tale elenco. Si chiarisce che l’indennità spetta al farmacista appartenente all'elenco per 12 mesi/anno indipendentemente dalla durata della stagione vaccinale dal fatto che in ciascun mese di riferimento la farmacia abbia o meno effettuato vaccinazioni.

Indennità di conduzione

Viene aggiunta un’indennità collegata alla complessità della farmacia:
- 30 euro mensili per un fatturato superiore a 1 milione di euro;
- 60 euro mensili per un fatturato superiore a 2 milioni di euro.

Istituzione Osservatori

Saranno istituiti un Osservatorio nazionale paritetico e altrettanti Osservatori regionali, quali sedi permanenti di confronto tra le parti. Questi organismi seguiranno lo sviluppo della Farmacia dei Servizi, gli effetti delle innovazioni normative, tecnologiche e organizzative, nonché l’evoluzione dei nuovi bisogni professionali e formativi.

Maggiorazioni

Le maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo diurno aumentano al 40% della retribuzione individuale oraria e al 60% dopo le prime 96 ore annue. Viene così riconosciuto in maniera più adeguata il disagio derivante dal lavoro svolto nelle giornate normalmente destinate al riposo.

Orario minimo Part time

Per i rapporti di lavoro part-time viene fissato un orario minimo di 16 ore settimanali, in luogo delle 12 ore previste dal precedente contratto. Le lavoratrici e i lavoratori che, alla data del 15 settembre 2026, svolgono un orario inferiore potranno chiedere, entro sei mesi, l’aumento dell’orario di lavoro. La modifica decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta.

Equiparazione permessi retribuiti

Dal 1° gennaio 2027 non ci saranno più differenze nella maturazione dei permessi retribuiti legate alla data di assunzione. A tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori saranno riconosciute complessivamente 104 ore annue tra riduzione dell’orario di lavoro e permessi.

Genitorialità

L’indennità INPS per la maternità sarà integrata fino al 100% dell’intera retribuzione globale, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima, per tutto il periodo previsto. In caso di congedo parentale continuativo superiore a quattro mesi, sarà riconosciuta un’integrazione aggiuntiva pari al 10% del trattamento INPS. Per i genitori di minori con disabilità, la stessa integrazione sarà riconosciuta anche quando il congedo viene utilizzato in modo frazionato.

Congedo matrimoniale

Il rinnovo riconosce alle unioni civili le stesse tutele previste per il matrimonio in materia di congedo matrimoniale e congedo per lutto.

Contrasto alle violenze

Vengono inoltre rafforzate le misure di prevenzione e contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro.

Copertura assicurativa

È, infine, resa obbligatoria, a carico delle aziende, la copertura assicurativa per colpa grave dei farmacisti.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale

  • Ipotesi di accordo 15/9/2026