mercoledì, 16 settembre 2026 | 17:59

Esonero contributivo per la gestione certificata di conciliazione vita familiare-lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato il decreto (ancora in fase di pubblicazione) che definisce i criteri e le modalità di accesso dell'esonero contributivo previsto in favore delle aziende che abbiano conseguito la certificazione di un sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro (MLPS - decreto 8 settembre 2026)

Esonero contributivo per la gestione certificata di conciliazione vita familiare-lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato il decreto (ancora in fase di pubblicazione) che definisce i criteri e le modalità di accesso dell'esonero contributivo previsto in favore delle aziende che abbiano conseguito la certificazione di un sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro (MLPS - decreto 8 settembre 2026)

Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, le aziende che adottano un sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro certificato UNI/PdR 192:2026 possono beneficiare dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 6, DL 30 aprile 2026, n. 62 conv. con modif. dalla L 25 giugno 2026, n. 112?, per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Il beneficio prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per azienda, riparametrato e applicato su base mensile, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto a decorrere dal 28 giugno 2026, per tutto il periodo di validità delle certificazioni (36 mesi), comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

La domanda di esonero deve essere presentata all'Inps, esclusivamente in via telematica, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della L 11 gennaio 1979, n. 12, secondo i termini e le modalità che saranno definite dall’Istituto con apposite istruzioni.

In sede di presentazione della domanda l'azienda interessata deve indicare:

a) i dati identificativi dell’azienda;

b) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro alla totalità dei lavoratori in carico all’azienda nel periodo di validità della certificazione;

c) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro;

d) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro.

Oltre ai suddetti dati, l'azienda deve dichiarare:

- di essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, in corso di validità, l’identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026;

- la data di rilascio della certificazione, ai fini del calcolo del periodo di validità della stessa;

- di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

I datori di lavoro in possesso di valida certificazione che presentano domanda per accedere alla misura di esonero entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall’INPS, sono ammessi al beneficio con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

La domande di esonero validamente presentate sono accolte dall'Inps, per ciascuna annualità di riferimento, nei limiti delle risorse stanziate.

Nel caso in cui le risorse stanziate risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente accoglibili, il beneficio riconosciuto a ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto.

Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro.

La fruizione dell’esonero contributivo per la conciliazione tra famiglia e lavoro è subordinata al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e delle condizioni generali previste per i benefici normativi e contributivi (art. 1, co. 1175, L 27 dicembre 2006, n. 296):

- possesso del DURC;

- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;

- assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di rinuncia o di revoca della certificazione, le aziende interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle relative sanzioni. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Le sanzioni sono applicate anche in caso di mancata comunicazione di rinuncia o di revoca della certificazione.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

MLPS - decreto 8 settembre 2026