venerdì, 11 settembre 2026 | 09:45

Convenzione tra l'INPS e l'EBIP: istruzioni operative

L’Ente Bilaterale IMPRESE PRIVATE (EBIP) affida all’Inps il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso. Detta riscossione è effettuata dall’Inps, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’Istituto (INPS - circolare 10 settembre 2026 n. 94)

Convenzione tra l'INPS e l'EBIP: istruzioni operative

L’Ente Bilaterale IMPRESE PRIVATE (EBIP) affida all’Inps il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso. Detta riscossione è effettuata dall’Inps, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’Istituto (INPS - circolare 10 settembre 2026 n. 94)

Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “EIMP” attribuito dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto dell’Ente.

In particolare, i datori di lavoro, ai fini del versamento dei contributi in oggetto, devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “EIMP” nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:

- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;

- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;

- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

L’Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente, secondo le modalità e le tempistiche previste.

È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in argomento.

La misura del contributo è stata comunicata all’INPS da parte dell’Ente, al quale compete ogni ulteriore attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.

L’Ente ha dichiarato all’atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all’Ente; inoltre, quest’ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della misura del contributo.

I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:

- in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “EIMP”;-

- in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;

- l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.

di Francesca Esposito

Fonte normativa

  • INPS - circolare 10 settembre 2026 n. 94