venerdì, 11 settembre 2026 | 08:58

Prezzi dei carburanti e attività energetiche strategiche

Pubblicato nella GU n. 210/2026, il DL 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. Il provvedimento è in vigore dall'11 settembre 2026

Prezzi dei carburanti e attività energetiche strategiche

Pubblicato nella GU n. 210/2026, il DL 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. Il provvedimento è in vigore dall'11 settembre 2026


Sul fronte fiscale, dall'11 al 17 settembre 2026 l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante è rideterminata in 532,90 euro per mille litri. La medesima aliquota è applicata, nello stesso periodo, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel immessi in consumo come carburanti, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il decreto estende inoltre da marzo a settembre 2026 il periodo di applicazione delle misure di sostegno previste per il settore dell'autotrasporto dal decreto-legge n. 33/2026, incrementando di 16 milioni di euro per il 2026 la relativa autorizzazione di spesa.

In materia di infrastrutture energetiche strategiche, vengono introdotti meccanismi finalizzati ad accelerare i procedimenti concernenti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma. Qualora la regione interessata non si esprima sull'intesa entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna un termine ulteriore, pari a un massimo di 60 giorni, ridotto a 30 giorni nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 17/2022.

Se l'inerzia regionale persiste e rischia di compromettere attività di interesse strategico nazionale connesse alla sicurezza energetica, alla continuità degli approvvigionamenti o alla tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri può nominare un commissario ad acta, incaricato di rendere l'intesa in sostituzione della regione. Il commissario è tenuto ad assicurare adeguate forme di informazione e pubblicità nei confronti dei territori e dei comuni interessati e può essere affiancato da un subcommissario. La nomina del commissario può avvenire anche su richiesta motivata della stessa regione interessata. Gli incarichi sono svolti senza corresponsione di compensi o altri emolumenti.

di Anna Russo

Fonte normativa

  • DL 10 settembre 2026, n. 157