IVA omessa: le regole della liquidazione automatizzata
Definite le modalità attuative di liquidazione dell'IVA nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale (AdE - Provvedimento 28 agosto 2026, n. 239129)
IVA omessa: le regole della liquidazione automatizzata
Definite le modalità attuative di liquidazione dell'IVA nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale (AdE - Provvedimento 28 agosto 2026, n. 239129)
Il provvedimento detta le disposizioni attuative dell'articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, riguardante la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse, e definisce i principali termini utilizzati nella disciplina, tra cui dichiarazione annuale IVA, comunicazioni delle liquidazioni periodiche, fatture elettroniche, corrispettivi telematici, Cassetto fiscale, portale Fatture e Corrispettivi, INI-PEC e domicilio digitale speciale.
Quando l'Agenzia procede alla liquidazione
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, anche mediante procedure automatizzate, entro il termine previsto dall'articolo 57, comma 2, del medesimo decreto, senza pregiudizio dell'azione accertatrice. È considerata omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, necessari per determinare il volume d'affari e l'imposta dovuta.
I dati utilizzati per la liquidazione
La liquidazione è effettuata utilizzando i dati risultanti:
- dalle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- dai corrispettivi telematici;
- dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- dai versamenti IVA effettuati dal contribuente.
Il contribuente e l'intermediario delegato possono consultare i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni periodiche attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, mentre i dati dei versamenti sono disponibili nel Cassetto fiscale.
Come vengono determinate le somme dovute
L'imposta dovuta è determinata sulla base dell'imposta a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, detraendo l'imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute, dalle comunicazioni periodiche e i versamenti IVA effettuati.
Il provvedimento precisa che non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente. Sull'imposta dovuta si applicano inoltre la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Comunicazione dell'esito della liquidazione
Quando emerge un'imposta dovuta, le risultanze della liquidazione sono comunicate al contribuente affinché possa fornire chiarimenti oppure effettuare il pagamento.
La comunicazione è inviata tramite PEC all'indirizzo presente nell'INI-PEC oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto; in caso di mancato recapito è prevista la spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione, insieme al prospetto analitico contenente gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici considerati nella liquidazione, è resa disponibile nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può segnalare eventuali dati o elementi non considerati oppure valutati erroneamente e fornire i necessari chiarimenti.
L'attività di assistenza è svolta dalla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, mentre per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro resta competente la Direzione Regionale.
Iscrizione a ruolo e pagamento
Le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo.
L'iscrizione non viene effettuata se il contribuente provvede al pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi sono dovuti nella misura prevista dalla normativa richiamata dal provvedimento. Se, a seguito dei chiarimenti forniti, le somme vengono rideterminate, il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione definitiva.
di Anna Russo
Fonte normativa
- AdE - Provvedimento 28 agosto 2026, n. 239129



