martedì, 04 agosto 2026 | 15:03

Firmato il CIPL per l’Edilizia Industria di Palermo

Siglato, il 29 luglio 2026, dall’ANCE Palermo e le OO.SS. territoriali, il CIPL per i lavoratori dipendenti dell’Edilizia Industria della provincia di Palermo. Il nuovo articolato decorre dal 1° settembre 2026 (Cod. CNEL F012)

Firmato il CIPL per l’Edilizia Industria di Palermo

Siglato, il 29 luglio 2026, dall’ANCE Palermo e le OO.SS. territoriali, il CIPL per i lavoratori dipendenti dell’Edilizia Industria della provincia di Palermo. Il nuovo articolato decorre dal 1° settembre 2026 (Cod. CNEL F012)

In data 29 luglio 2026, tra l’ANCE Palermo e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL territoriali, si è sottoscritto il CIPL per i lavoratori dipendenti dell’Edilizia Industria della provincia di Palermo.

Il nuovo articolato contrattuale decorre dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2029.

Tra le principali novità di natura economica, si segnalano le seguenti

Indennità per lavori speciali disagiati e in galleria

Oltre alle indennità previste al Gruppo A) - "Lavori vari" dell'art. 20 del CCNL del 21 febbraio 2025, agli operai che lavorano in condizioni di disagio in discariche di rifiuti solidi urbani e in impianti di depurazione, purché in esercizio, va corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità variabile dal 16% al 40%, da determinare con contrattazione aziendale, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) par. a) dell'art. 24.

Le indennità previste dal CCNL per i lavori in galleria, si applicano anche in caso di gallerie artificiali realizzate con il sistema top-down.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si applicano le indennità previste agli ultimi tre commi del Gruppo B) dell'art. 20 del citato CCNL.

Agli operai che lavorano su fune è dovuta una indennità del 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) par. a) dell'art. 24 del CCNL 21 febbraio 2025.

Indennità di guida

Ai lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali per il trasporto dei lavoratori, spetta una indennità giornaliera di guida da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del citato CCNL del 21 febbraio 2025, pari a:

- 4% tra 15 km e 30 km

- 6% tra 30 km e 70 km

- 8% oltre 70 km

Le suddette indennità si applicano solo per i giorni interessati dall'effettivo servizio di guida.

Elemento Variabile della Retribuzione - EVR

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL del 21 febbraio 2025 l'EVR (elemento variabile della retribuzione) viene fissato nel 4% dei minimi retributivi in vigore alla data della verifica annuale.

Trasferta

All'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto di percepire la diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 21 febbraio 2025, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute, qualora la distanza tra il cantiere in cui l'operaio è stato assunto e il cantiere in cui viene temporaneamente trasferito sia compreso tra i 25 e i 35 km.

Qualora la distanza superi i 35 km, la diaria viene fissata nella misura del 18%.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa dovrà provvedere all'alloggio ed al servizio mensa, come regolamentato dal successivo art. 10, ed inoltre al rimborso delle ulteriori spese per vitto, le quali ultime vengono forfettizzate in euro 15,00 da corrispondersi solo per i giorni di effettivo pernottamento.

Mensa

L'indennità sostitutiva di mensa per il periodo di validità del contratto integrativo viene fissata nel modo seguente:

Operai:

- a partire dal 1° settembre 2026 euro 0,875 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato,

- a partire dal 1° settembre 2027 euro 0,90 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato,

- a partire dal 1° settembre 2028 euro 0,937 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Impiegati:

- a partire dal 1° settembre 2026 euro 7,00 per ogni giornata di effettiva presenza,

- a partire dal 1° settembre 2027 euro 7,25 per ogni giornata di effettiva presenza,

- a partire dal 1° settembre 2028 euro 7,50 per ogni giornata di effettiva presenza.

É facoltà del datore di lavoro fornire in alternativa ticket restaurant di pari valore. Migliori condizioni potranno essere concordate tra l'impresa e le Organizzazioni Sindacali con apposito Accordo Aziendale.

È, altresì, facoltà del datore di lavoro provvedere tramite:

a) distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata,

b) convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere.

Indennità di trasporto

L'Azienda deve garantire il trasporto degli operai fino al cantiere o fronte d'avanzamento del cantiere. Qualora i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta l'indennità giornaliera di trasporto seguente:

- per distanze comprese tra i 2 Km. e i 10 Km euro 0,16 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato,

- per distanze superiori ai 10 Km, euro 0,25 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d'avanzamento del cantiere. L'indennità di cui sopra non è dovuta se l'impresa provveda con mezzi aziendali.

Per gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell'attività lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di cui ai punti precedenti sarà conteggiata interamente.

In conformità all'art. 51 del CCNL 21 febbraio 2025, all'impiegato che a richiesta dell'Impresa, usi un mezzo di trasporto di sua proprietà, per l'espletamento delle mansioni assegnategli nell'ambito del territorio ove ha sede l'Azienda o il luogo di lavoro dove svolge abitualmente le mansioni, è dovuto un contributo giornaliero di euro 1,30 per le località situate fra i 2 e i 10 Km e di euro 2,10 per le località situate oltre i 10 Km quale rimborso spese di manutenzione ed usura, oltre al rimborso spese carburanti. Sono fatte salve eventuali pattuizioni di miglior favore determinate a livello aziendale.

Agli impiegati che prestano la loro opera nella città di Palermo è dovuto il rimborso del costo dell'abbonamento a prezzo agevolato ai mezzi AMAT o METRO.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale