Firmato in nuovo Contratto per l’Edilizia Industria di Belluno
Entra in vigore il 1° agosto 2026 il nuovo CIPL per i dipendenti delle imprese Edili ed affini operanti in provincia di Belluno, firmato il 17 luglio 2026 (Cod. CNEL F012)
Firmato in nuovo Contratto per l’Edilizia Industria di Belluno
Entra in vigore il 1° agosto 2026 il nuovo CIPL per i dipendenti delle imprese Edili ed affini operanti in provincia di Belluno, firmato il 17 luglio 2026 (Cod. CNEL F012)
In data 17 luglio 2026, tra l’ANCE di Belluno e le OO.SS territoriali - FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL - si è stipulato il nuovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da valere per i dipendenti delle imprese Edili ed affini operanti in provincia di Belluno, con decorrenza dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2028. Con esclusivo riferimento agli istituti EVR e PAIE, gli stessi verranno a cessare con la data del 31 dicembre 2028 esclusa ogni proroga tacita.
Tra le principali novità si evidenziano le seguenti:
Il servizio di mensa sarà fornito gratuitamente dall’Impresa ai Lavoratori operanti nel cantiere, anche in regime di trasferta, direttamente dall’Impresa mediante ricorso anche ad Aziende specializzate, oppure attraverso convenzioni con trattorie o ristoranti nelle immediate vicinanze del cantiere.
La fornitura del pasto di mezzogiorno consiste nel primo e secondo piatto, pane e contorno, una bibita ed un caffè.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 5,29 per ogni giorno di effettiva prestazione intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno 4 ore.
Trasferta (Operai e Impiegati tecnici di cantiere)
Al fine di garantire una maggiore tutela economica e normativa dei lavoratori è volontà contrattuale delle Parti Sociali della provincia di Belluno disciplinare l’istituto della trasferta per le imprese edili e affini operanti all’interno del territorio provinciale.
Data la normativa di riferimento prevista dall’art. 41 della LR Veneto n. 27/2003 ed in considerazione di quanto pattuito con l’Accordo Locale del 17 maggio 1999, visti gli artt. 21 e 38 del CCNL Edilizia Industria e Cooperative, le imprese edili e affini aventi sede in altra provincia o provenienti da altra regione che operano nel territorio bellunese sono tenute alla iscrizione presso la Cassa Edile della Provincia di Belluno con conseguente iscrizione presso la medesima Cassa degli operai impiegati nei cantieri nonché al rispetto delle disposizioni normative contenute nel presente CCPL.
In deroga a quanto sopra, per le sole imprese aventi sede all’interno della Regione Veneto, trovano applicazione le norme contenute nell’Accordo tra le Parti del 20 maggio 2008 e 30 aprile 2015 c.d. “Trasferta Veneta” fino all’entrata in vigore della nuova Trasferta nazionale di cui al CCNL 21 febbraio 2025.
Le imprese saranno tenute a versare i contributi e gli accantonamenti alla Cassa Edile di Belluno a partire dal primo giorno decorrente dall’inizio dell’attività in cantiere, sia esso pubblico o privato.
Il suddetto criterio vale anche per il personale delle imprese subappaltatrici e distaccanti operanti nel territorio ed aventi sede altrove, nonché per le imprese aventi sede in uno Stato estero salvo, in quest’ultimo caso, la stipula di differenti accordi.
Conseguentemente le imprese che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono tenute a dare comunicazione del cantiere acquisito alla Cassa Edile di Belluno attraverso il portale territoriale da essa adottato prima dell’inizio dei lavori. Con lo stesso criterio temporale, le Parti convengono che l’impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l’elenco degli operai inviati in trasferta precisando in quali cantieri operano.
I versamenti andranno effettuati tenendo conto del regime contributivo in atto presso la Cassa Edile e la stessa verificherà il rispetto della normativa ai fini del rilascio del certificato di regolarità contributiva (DURC).
Quanto al trattamento di trasferta si precisa quanto segue: all’operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell’impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato trasferito, spetta un’indennità giornaliera di trasferta secondo il criterio riportato al punto 1 del presente articolo.
Con tale criterio, le parti intendono determinare un valore giornaliero in cifra fissa diverso per fasce di trasferta ma uguale per tutti i livelli di inquadramento degli operai.
La formula sotto riportata e utile per la determinazione della quota giornaliera di trasferta è pertanto un semplice procedimento matematico elaborato dalle parti avente il solo scopo di quantificare un valore giornaliero fisso spettante esclusivamente per ogni giornata di trasferta al lavoratore che trovasi nelle condizioni di cui sopra, soggetto a modifiche nell’importo al solo variare degli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del C.C.N.L.
Le misure, che le parti ritengono congrue per sopperire alle maggiori spese sostenute dal lavoratore, sostitutive di quelle in atto e complessivamente migliorative rispetto al CCNL, sono, a far data dall’entrata in vigore del presente accordo, le seguenti:
1.a) per distanze comprese tra i 0 e i 20 km dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 8,5% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del C.C.N.L. vigente, moltiplicato 8;
1.b) per distanze comprese tra i 21 e i 35 km dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 16,5 % della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL vigente, moltiplicato 8;
1.c) per distanze comprese tra i 36 e i 50 km dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 18% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL vigente, moltiplicato 8;
1.d) per distanze superiori ai 50 km dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 20% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL vigente, moltiplicato 8.
La paga oraria di riferimento è quella dell’operaio specializzato: l’importo che ne deriverà sarà troncato alla seconda cifra dopo la virgola, sarà arrotondato per eccesso o per difetto qualora la terza cifra dopo la virgola sia pari e superiore o inferiore a 5.
Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere assegnato, le parti hanno individuato i seguenti casi secondo un ordine avente carattere, per quanto possibile di priorità.
2.a) Mezzi dell’impresa
Nel caso in cui l’Azienda decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi propri, nulla è dovuto oltre a quanto previsto dal precedente punto 1), salvo per il lavoratore che guida il mezzo dell’Impresa al quale viene riconosciuta un’indennità chilometrica di € 0,15/km.
2.b) Mezzi del lavoratore (per conto impresa)
Qualora l’impresa convenga di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà di un operaio, ai lavoratori trasportati (almeno tre, compreso il proprietario dell’automezzo) compete il trattamento di cui al precedente punto 1) salvo per l’autista che beneficerà inoltre dei seguenti trattamenti:
- rimborso chilometrico pari ad 1/4 del costo della benzina;
- indennità chilometrica di € 0,15/km.
2.c) Mezzi pubblici
Nel caso che l’impresa non metta a disposizione idonei mezzi di trasporto, agli operai stessi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute sulla base del costo dei servizi pubblici, previa presentazione di idonea documentazione.
2.d) Mezzi del lavoratore
Nell’ipotesi in cui il servizio pubblico sia assente nella tratta considerata, oppure si sviluppi in orari non compatibili con le esigenze dell’operaio e dell’Impresa, il lavoratore, previa autorizzazione dell’Impresa, potrà utilizzare il mezzo proprio beneficiando del rimborso chilometrico calcolato sulla base di 1/4 del prezzo di un litro di benzina.
Tutte le misure indicate al punto 1 del presente articolo, non sono dovute nel caso di pernottamento in loco disposto dall’Impresa il cui vitto e alloggio sia sostenuto dalla stessa, fatto salvo il riconoscimento all’operaio addetto alla guida del mezzo:
- se il mezzo è aziendale: all’operaio che lo guida spetta una indennità chilometrica di € 0,15/km;
- se il mezzo è del lavoratore e questi lo guida per conto dell’Impresa al suddetto compete il rimborso chilometrico calcolato sulla base di 1/4 del prezzo di un litro di benzina nonché l’indennità chilometrica di € 0,15/km;
- se il mezzo è del lavoratore (con massimo di due trasportati, compreso il proprietario) l’operaio alla guida beneficerà del solo rimborso chilometrico calcolato come al paragrafo precedente.
Con riferimento al punto “Pernottamento in loco”, le parti convengono che agli operai che si trovano nella condizione di pernottamento in loco, sarà riconosciuto, un importo per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa in trasferta di € 13,00. Nella giornata di ritorno non verrà riconosciuto il pernottamento ma la corrispondente indennità di trasferta.
Premio Aziendale Imprese Edili (Operai)
Si conferma in relazione al 2027 e 2028 (anni di misurazione e maturazione) l’erogazione del PAIE (Premio Aziendale Imprese Edili). Il PAIE non sarà invece riconosciuto in relazione al 2026.
Tale premio annuo verrà riconosciuto dall’impresa al solo personale operaio, che abbia svolto presso la stessa impresa nel periodo di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre) un periodo di servizio pari ad almeno 140 giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Il premio verrà riconosciuto nella misura lorda ed onnicomprensiva di € 3,00 (tre/00) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa a decorrere dalla 141° giornata.
Al solo fine del raggiungimento della soglia minima di 140 giornate verranno equiparate alle giornate e alle ore effettivamente lavorate le giornate di assenza dal lavoro per infortunio, con riguardo ad eventi riconosciuti dall’INAIL, nonché le giornate e/o le ore di permesso (nel limite di 2 ore giornaliere) ex art. 33, co. 2 e 3 Legge 104/1992, 32 ore di formazione obbligatoria per legge o per contratto svolta durante l’orario di lavoro sempre purché debitamente certificate all’impresa nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto, nonché le ore di congedo obbligatorio di maternità/ paternità (quest’ultimo nei limiti delle attuali 10 giornate previste per legge).
Tale premio verrà riconosciuto in un’unica soluzione dall’azienda, in misura differenziata a seconda delle giornate effettivamente lavorate dal singolo operaio, con la retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione (periodo di riferimento) oppure, se già maturato, unitamente alle competenze di fine rapporto in caso di cessazione in corso d’anno o prima del riconoscimento della retribuzione di febbraio.
La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in modo onnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto esso non avrà incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti o differiti di alcun genere, TFR compreso (ai sensi dell’art. 2120 c.c.) e su di esso non sarà computata la percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell’incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
Reperibilità aziendale (Operai)
La reperibilità potrà essere richiesta su base giornaliera.
Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, pari ad un massimo di euro 11,00 per ogni giorno di effettiva reperibilità.
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’azienda.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento per le spese di viaggio si fa riferimento a quanto già previsto in tema di “trasferta”.
L’importo di cui sopra (11,00 euro lordi giornalieri) sostituisce fino a concorrenza i trattamenti riconosciuti allo stesso titolo e/o per la stessa finalità a livello aziendale o da altro livello di contrattazione (esempio: importo riconosciuto da precedente accordo a livello aziendale 8,00 euro, quindi riconoscimento da CIPL 11,00 euro e riconoscimento aziendale 0,00 euro; importo riconosciuto da precedente accordo a livello aziendale 13,00 euro, quindi riconoscimento da CIPL 11,00 euro e riconoscimento aziendale 2,00 euro).
Prevalgono in ogni caso gli accordi e/o le prassi aziendali che regolamentano la materia del presente articolo fatto salvo il riconoscimento economico di cui sopra.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



