mercoledì, 29 luglio 2026 | 17:06

Lavoro mediante piattaforme digitali: nuove regole in arrivo

In attuazione della direttiva (UE) n. 2024/2831, il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme specifiche per il lavoro mediante piattaforme digitali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori del settore (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 23 luglio 2026, n. 182)

Lavoro mediante piattaforme digitali: nuove regole in arrivo

In attuazione della direttiva (UE) n. 2024/2831, il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme specifiche per il lavoro mediante piattaforme digitali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori del settore (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 23 luglio 2026, n. 182)

Il decreto introduce una disciplina organica del lavoro svolto tramite piattaforme digitali, applicabile a tutte le piattaforme che, a prescindere dalla sede di stabilimento, organizzano il lavoro prestato sul territorio nazionale.

In merito alla situazione occupazionale del lavoratore, si estende la presunzione di subordinazione già prevista per i rider, individuando gli elementi di fatto rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto – tra i quali l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma e la soggezione del lavoratore a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione – anche in relazione all’utilizzo di sistemi automatizzati idonei a incidere sui poteri di direzione e controllo. Le medesime tutele si applicano a chi lavora tramite intermediari.

In materia di gestione algoritmica sono introdotti limiti al trattamento dei dati personali. In particolare, viene previsto il divieto di:

- trattare dati relativi allo stato emotivo o psicologico;

- trattare dati relativi alle conversazioni private e all’esercizio dei diritti fondamentali;

- desumere informazioni su convinzioni, condizioni di salute, adesione sindacale o orientamento sessuale;

- raccogliere dati quando la persona non sta svolgendo il lavoro né si sta proponendo di svolgerlo.

Sono previsti, inoltre, l’obbligo di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e specifici obblighi informativi sui sistemi utilizzati.

Viene imposta la supervisione umana dei sistemi automatizzati, con valutazioni periodiche del loro impatto e con l’adozione di misure correttive, fino alla cessazione dell’utilizzo del sistema, ove emergano rischi discriminatori.

Le decisioni che incidono in modo significativo sulla posizione lavorativa – quali la limitazione, la sospensione o la cessazione del rapporto o la chiusura dell’account – devono essere adottate esclusivamente da una persona fisica, a pena di nullità. È riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere una spiegazione scritta delle decisioni automatizzate e di chiederne il riesame, con obbligo di rettifica e, in mancanza, di risarcimento del danno.

Infine, viene previsto il rafforzamento delle tutele in materia di salute e sicurezza, con misure di prevenzione anche rispetto ai rischi connessi all’organizzazione algoritmica del lavoro e con l’attivazione di canali di segnalazione contro le violenze e le molestie.

E' prevista l'introduzione di obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e di trasparenza verso le autorità competenti, evitando la duplicazione dei dati già in possesso delle amministrazioni.

Viene disciplinata la cooperazione tra le autorità nazionali e con quelle degli altri Stati membri, anche mediante l’Autorità europea del lavoro, unitamente alle tutele contro gli atti ritorsivi e al regime sanzionatorio.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

PCM - Comunicato 23 luglio 2026, n. 182