Edili Artigiani di Rieti: definito il valore dell’EVR
Le Parti sociali per l’Edilizia Artigianato di Rieti fissano, con accordo del 10 giugno 2026, l’EVR da erogare per l’anno 2026 (Cod. CNEL F015)
Edili Artigiani di Rieti: definito il valore dell’EVR
Le Parti sociali per l’Edilizia Artigianato di Rieti fissano, con accordo del 10 giugno 2026, l’EVR da erogare per l’anno 2026 (Cod. CNEL F015)
In data 10 giugno 2026, tra ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA Rieti e FENEAL-UIL Viterbo-Rieti, FILCA-CISL Lazio Nord, FILLEA-CGIL Rieti-Roma, si è stipulato l’accordo per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione, a livello provinciale, dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l'anno 2026.
Considerato che in base al CCNL del 20 maggio 2025 e del CIPL del 28 maggio 2025, l’EVR è stato fissato nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore al 1° ottobre 2023 e che a seguito della verifica effettuata sono risultati positivi tutti i quattro i parametri valutati a livello territoriale, le parti hanno definito il valore dell’EVR negli importi che seguono, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
OPERAI - VALORE EVR dal 1° gennaio 2026
Op. comune | Op. Qualificato | Op. Specializzato | Op. IV Liv. | |
1/10/2023 | 6,34 | 7,40 | 8,25 | 8,87 |
EVR | 39,49 | 46,21 | 51,34 | 55,29 |
IMPIEGATI - VALORE EVR dal 1° gennaio 2026
Liv. 1° | Liv. 2° | Liv. 3° | Liv. 4° | Liv. 5° | Liv. 6° | Liv. 7° | |
1/10/2023 | 987,36 | 1.155,21 | 1.283,56 | 1.382,31 | 1.481,02 | 1.777,23 | 1.974,71 |
EVR | 39,49 | 46,21 | 51,34 | 55,29 | 59,24 | 71,09 | 78,99 |
L'EVR, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore nel territorio, si intende al lordo di ogni eventuale di legge, pertanto, non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR.
L'EVR, come previsto ai sensi dell'art. 12 del CIPL del 1° ottobre 2025, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando l'onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai.
Pertanto:
- per gli operai, l'erogazione avverrà mensilmente e il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173;
- per gli impiegati, l'erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi;
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



