mercoledì, 29 luglio 2026 | 09:37

Cumulo delle pensioni con il compenso spettante ai magistrati onorari

L'Inps fornisce chiarimenti sulla disciplina del regime di cumulo delle pensioni con il compenso spettante ai magistrati onorari (INPS - circolare 24 luglio 2026 n. 79)

Cumulo delle pensioni con il compenso spettante ai magistrati onorari

L'Inps fornisce chiarimenti sulla disciplina del regime di cumulo delle pensioni con il compenso spettante ai magistrati onorari (INPS - circolare 24 luglio 2026 n. 79)


Magistrati onorari confermati

Con riferimento ai magistrati onorari confermati l'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 116/2017 introduce una ulteriore distinzione tra coloro che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e coloro che non esercitano tale opzione.

I magistrati onorari confermati che esercitano l’opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie  sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Per tale categoria di lavoratori l’articolo 31-bis del Decreto Legislativo n. 116/2017, introdotto dalla Legge n. 51/2025, prevede un compenso che costituisce base imponibile previdenziale.

Nei confronti del compenso percepito dai magistrati onorari confermati esclusivisti si applica il regime generale di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata ordinaria con i redditi da lavoro.

Sono fatte salve le ipotesi di incumulabilità previste, considerato che il suddetto compenso costituisce reddito da lavoro dipendente ai fini in argomento.

I magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività sono iscritti alla Gestione separata o alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

E' previsto un compenso che costituisce base imponibile previdenziale. Nei confronti del compenso percepito dai magistrati onorari confermati non esclusivisti si applica il regime generale di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata ordinaria con i redditi da lavoro. Sono fatte salve le ipotesi di incumulabilità previste, considerato che il suddetto compenso costituisce reddito da lavoro ai fini in argomento.

In particolare, ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici, il compenso dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività costituisce reddito da lavoro autonomo. Ciò per il fatto che gli interessati sono iscritti alla Gestione separata o alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e, inoltre, che i redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione devono considerarsi redditi da lavoro autonomo ai fini in argomento, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.


Magistrati onorari non confermati

Per i magistrati onorari non confermati, è prevista la corresponsione di un’indennità che, ai fini del cumulo in argomento, non riveste natura di reddito da lavoro. Pertanto, tale indennità non assume rilevanza ai fini della disciplina dell’incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.

Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro

Il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro opera sulla base di specifiche disposizioni nei confronti dei titolari di:

- pensioni o assegni di invalidità a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive o sostitutive della medesima; pensione di privilegio, pensione a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione pubblica;

- pensione anticipata lavoratori precoci;

- pensione quota 100;

- pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva;

- pensione anticipata flessibile.

La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro dipendente o autonomo.

Regime transitorio

Nei confronti dei giudici di pace, fino alla loro conferma, trova applicazione il regime di cumulabilità disposto dallo stesso articolo 11 della Legge n. 374/1991,

Peraltro, come rappresentato dal Ministero della Giustizia, la giurisprudenza costituzionale e quella ordinaria hanno sempre escluso che il compenso corrisposto ai giudici onorari abbia natura retributiva. Conseguentemente, in aderenza alla soluzione del Ministero della Giustizia, si ritiene operante la generale cumulabilità della pensione eventualmente percepita con i compensi previsti dalle norme di riferimento per tutte le categorie di magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici onorari aggregati) fino alla loro conferma; ciò in quanto per nessuna delle categorie di giudici onorari è disposto dalla previgente normativa un esplicito divieto di cumulo tra compenso percepito e reddito da pensione.

Per le pensioni ai superstiti i criteri della rilevanza reddituale sono differenti.

In tali fattispecie le indennità e, più in generale, i compensi corrisposti ai giudici onorari rilevano ai fini dell’applicazione dei limiti di cumulabilità previsti.

Dichiarazione del magistrato onorario

I magistrati onorari che siano titolari di pensione devono comunicare tempestivamente alle Strutture dell’INPS territorialmente competenti:

- la loro conferma o meno;

- in caso di conferma, se hanno optato o meno per il regime di esclusività delle funzioni onorarie;

- la data di inizio e quella di cessazione dell’incarico.

Le Strutture territoriali dell’Inps, sulla base delle informazioni rese dall’interessato e della documentazione disponibile, verificano la categoria di appartenenza del magistrato onorario e applicano il corrispondente regime di cumulabilità o di incumulabilità, con particolare attenzione alla natura del compenso percepito e alla tipologia di trattamento pensionistico in godimento.

di Francesca Esposito

Fonte normativa