Bonus Giovani, Donne e ZES: termine ultimo di invio delle istanze
L'Inps comunica che la presentazione delle istanze di riconoscimento dei bonus è consentita fino al 30 settembre 2026. Di conseguenza, dal 1° ottobre 2026 non è più possibile inviare nuove domande per assunzioni effettuate nell'arco temporale oggetto di incentivazione (INPS – messaggio 23 luglio 2026 n. 2451)
Bonus Giovani, Donne e ZES: termine ultimo di invio delle istanze
L'Inps comunica che la presentazione delle istanze di riconoscimento dei bonus è consentita fino al 30 settembre 2026. Di conseguenza, dal 1° ottobre 2026 non è più possibile inviare nuove domande per assunzioni effettuate nell'arco temporale oggetto di incentivazione (INPS – messaggio 23 luglio 2026 n. 2451)
Allo scopo di incrementare l'occupazione giovanile stabile, il DL 7 maggio 2024, n. 60 (convertito, con modificazioni, dalla L 4 luglio 2024 n. 95), recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (decreto Coesione), all'articolo 22, rubricato "Bonus Giovani", ha introdotto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
La misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.
L'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ha previsto il riconoscimento del "Bonus Giovani" anche in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto lavoratori o hanno trasformato il contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato per prestare effettivo servizio in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Inoltre, allo scopo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, il medesimo decreto Coesione ha introdotto, all'articolo 23, rubricato "Bonus Donne", un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
La misura dell'esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Da ultimo, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il decreto Coesione, all'articolo 24, rubricato "Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica", ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, hanno assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Tanto premesso, considerato che le suddette misure hanno trovato applicazione agli eventi realizzatisi nell'arco temporale indicato o nel periodo debitamente autorizzato dalla Commissione europea, l'Istituto - in considerazione della manifestata esigenza del Ministero del lavoro di consolidare definitivamente la spesa volta a finanziare le misure in trattazione - comunica che la presentazione delle istanze di riconoscimento dei relativi bonus sarà consentita fino al 30 settembre 2026.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile inviare nuove domande per assunzioni effettuate nell'arco temporale oggetto di incentivazione.
Pertanto, i soggetti interessati a tenere in considerazione il termine ultimo del 30 settembre 2026, per l'invio di eventuali istanze volte al riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto Coesione per gli eventi realizzatisi nell'arco temporale oggetto di incentivazione di cui alle singole previsioni in trattazione.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



