Dichiarazione integrativa: stop al cambio da rimborso a cessione
Forniti chiarimenti sulla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per modificare la destinazione di un credito IRES dal rimborso alla cessione infragruppo (AdE - Risposta 16 luglio 2026, n. 147)
Dichiarazione integrativa: stop al cambio da rimborso a cessione
Forniti chiarimenti sulla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per modificare la destinazione di un credito IRES dal rimborso alla cessione infragruppo (AdE - Risposta 16 luglio 2026, n. 147)
L'istanza è presentata da una società, in qualità di consolidante del proprio gruppo fiscale, che aveva indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2023 un'eccedenza IRES a credito. Successivamente era stata trasmessa una dichiarazione integrativa con la quale una parte del credito veniva ceduta ai sensi dell'articolo 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, mentre la quota residua veniva destinata a rimborso.
L'istante intende presentare una seconda dichiarazione integrativa del modello "Consolidato Nazionale e Mondiale 2024" per modificare la destinazione del credito residuo, trasformandolo da "rimborso" a "credito ceduto" in favore della stessa consolidante, oltre a presentare una dichiarazione integrativa del modello Redditi SC per recepire il credito ricevuto e utilizzarlo in compensazione.
La società chiede di sapere:
- se sia ammissibile una dichiarazione integrativa al solo fine di variare la destinazione di un credito IRES preesistente da richiesta di rimborso a cessione ex art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, senza modificare l'ammontare del credito;
- se tale modifica sia sottratta al termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998;
- se, trattandosi di un credito già esistente e correttamente dichiarato, non trovino applicazione i limiti temporali previsti dall'articolo 2, comma 8-bis, del medesimo decreto.
L'istante ritiene che la dichiarazione integrativa possa essere utilizzata per modificare la destinazione del credito, richiamando i principi generali di emendabilità della dichiarazione.
Secondo la società, il termine di centoventi giorni previsto dal comma 8-ter riguarderebbe esclusivamente il passaggio da rimborso a compensazione e non il diverso passaggio da rimborso a cessione. Inoltre, sostiene che il credito oggetto della modifica sia già esistente e correttamente dichiarato e che la variazione riguardi esclusivamente la modalità di utilizzo, senza generare un nuovo credito.
L'Agenzia ricorda che l'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 consente la presentazione della dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni, compresi quelli che determinano un maggiore o minore imponibile, debito d'imposta o credito, entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento.
Richiama inoltre il comma 8-ter dello stesso articolo, che disciplina una specifica ipotesi di modifica della scelta originariamente effettuata, consentendo esclusivamente il passaggio dalla richiesta di rimborso alla compensazione, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.
La risposta evidenzia che:
- il comma 8 riguarda esclusivamente la correzione di errori od omissioni dichiarative;
- il comma 8-ter consente soltanto la modifica della scelta relativa all'utilizzo dell'eccedenza d'imposta da "rimborso" a "compensazione", entro il termine previsto dalla norma.
L'Agenzia ricorda inoltre il proprio consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nella determinazione del reddito imponibile e dell'imposta e non per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ripensamento), salvo le specifiche eccezioni previste dal legislatore.
Con riferimento al primo quesito, l'Agenzia ritiene che la modifica richiesta non possa essere ricondotta ad alcuna delle fattispecie per le quali è ammessa la dichiarazione integrativa.
In particolare:
- non viene corretto un errore dichiarativo, condizione richiesta dall'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998;
- l'articolo 2, comma 8-ter, limita la possibilità di modificare la destinazione dell'eccedenza di credito esclusivamente al passaggio da "rimborso" a "compensazione" e non contempla il passaggio da rimborso a cessione infragruppo.
Per tali ragioni, l'Agenzia conclude che la dichiarazione integrativa richiesta non è ammissibile e considera assorbiti i successivi quesiti formulati dall'istante.
di Anna Russo
Fonte normativa
- AdE - Risposta 16 luglio 2026, n. 147



