Area Comunicazione, chiarimento sull’indennità di funzione
L’intesa del 15 luglio 2026 chiarisce il trattamento dell’indennità prevista dall’art. 71 del CCNL per i quadri (Cod. CNEL G016)
Area Comunicazione, chiarimento sull’indennità di funzione
L’intesa del 15 luglio 2026 chiarisce il trattamento dell’indennità prevista dall’art. 71 del CCNL per i quadri (Cod. CNEL G016)
Il 15 luglio 2026, Confartigianato Comunicazione, CNA Comunicazione e Terziario Avanzato, Casartigiani e CLAAI insieme alle organizzazioni sindacali Slc-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL, hanno sottoscritto un verbale integrativo dell'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 18 novembre 2024, intervenendo sul penultimo capoverso dell'art. 71 relativo all'indennità di funzione riconosciuta ai quadri.
Le Parti hanno convenuto che tale indennità costituisca un elemento della retribuzione con incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, diretti, indiretti e differiti, distinto dai minimi contrattuali e non ricompreso nell'importo indicato nelle tabelle retributive del livello 1A. A partire dal 1° agosto 2026, l'indennità dovrà quindi essere evidenziata in cedolino paga con una voce autonoma e distinta rispetto agli altri elementi retributivi.
Restano fermi i trattamenti di miglior favore eventualmente già definiti a livello aziendale. Le Parti precisano infine che, per effetto di tale interpretazione, non è dovuto alcun arretrato né conguaglio per i periodi antecedenti alla data di decorrenza del 1° agosto 2026.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale



