Contribuzione ridotta in agricoltura: adempimenti da rispettare
L'Istituto chiarisce che ai fini della fruizione della contribuzione ridotta prevista per il settore agricolo devono essere osservate le norme sul collocamento che caratterizzano la fase genetica del rapporto di lavoro, mentre non influiscono sul beneficio eventuali violazioni attinenti le norme sulla gestione del rapporto di lavoro (INPS - Messaggio 15 luglio 2026 n. 2370)
Contribuzione ridotta in agricoltura: adempimenti da rispettare
E' prevista una misura ridotta dei premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per la quota a carico del datore di lavoro agricolo, dovuti per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate (art. 9, co. 5, L 11 marzo 1988, n. 67).
L'agevolazione si applica anche alle cooperative e ai relativi consorzi, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi dei contratti agrari di natura associativa, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa (art. 32, co. 7-ter, DL 21 giugno 2013, n. 69).
La norma stabilisce espressamente che la riduzione contributiva non spetta i datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle "norme sul collocamento".
Al fine di individuare quali violazioni rilevino ai fini della conservazione del diritto alla fruizione del regime di sotto-contribuzione, è necessario distinguere tra le norme sul collocamento in senso stretto (relative alla fase genetica e alle modalità di costituzione del rapporto di lavoro, ossia all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e alla sua instaurazione formale) e le norme sulla gestione del rapporto di lavoro, attinenti alla fase funzionale, alla trasparenza, alla tracciabilità e alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro già costituito.
L'Istituto chiarisce che ai fini del riconoscimento e del mantenimento della riduzione contributiva, l'indicazione relativa al "rispetto delle norme sul collocamento", deve intendersi come la rigorosa e puntuale osservanza, da parte del datore di lavoro, delle norme che disciplinano:
a) l'instaurazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro subordinato e i relativi obblighi di comunicazione, da assolvere per il tramite dei servizi competenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
b) il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette, compreso l'obbligo di assunzione;
c) la somministrazione di lavoro, le assunzioni congiunte in agricoltura e le ulteriori forme di intermediazione autorizzate;
d) l'impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi.
Al contrario, eventuali inadempimenti riguardanti la fase successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro (gestione documentale interna, tenuta del libro unico del lavoro, disciplina dell'orario di lavoro, tutela della salute e sicurezza, trasparenza e tracciabilità della retribuzione, modalità di esecuzione della prestazione) non incidono sul diritto alla contribuzione ridotta, ancorché autonomamente sanzionati.
Dunque, la fruizione della contribuzione ridotta non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva, assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, altri obblighi di legge e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Il mancato rispetto delle "norme sul collocamento" comporta l'assoggettamento della retribuzione imponibile all'aliquota piena e il recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate delle sanzioni civili, limitatamente ai singoli lavoratori occupati in violazione e per i soli periodi di competenza interessati.
Comunicazioni obbligatorie | I datori di lavoro agricolo sono tenuti a comunicare per via telematica, entro i termini e con le modalità previste dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510: - l'assunzione, da effettuarsi prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro mediante l'invio, a seconda dei casi, del modello UNILAV, del modello UNISOMM (per i rapporti di somministrazione) o del modello UNILAV-Cong (per le assunzioni congiunte in agricoltura); - la trasformazione del rapporto di lavoro, comprese le modifiche di tipologia contrattuale e di durata; - la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato. |
Collocamento mirato | I datori di lavoro agricolo che occupano almeno 15 dipendenti computabili devono: - rispettare la quota di riserva in favore delle persone con disabilità e delle altre categorie protette; - trasmettere il prospetto informativo ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999; - rispettare gli obblighi connessi alle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 68/1999. |
Impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi | L'assunzione e l'impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi devono avvenire nel rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dal relativo regolamento di attuazione, emanato con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Integra la violazione delle "norme sul collocamento" l'occupazione di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro o con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, revocato o annullato. |
Somministrazione di lavoro, appalto e forme di intermediazione | Il rispetto delle "norme sul collocamento" implica altresì l'osservanza delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche con riferimento alle imprese agricole utilizzatrici, e quindi del divieto del ricorso alla manodopera fornita dai soggetti non autorizzati. Rilevano, il divieto di somministrazione fraudolenta e il divieto di ricorso a forme di appalto illecito o di interposizione fittizia di manodopera in quanto incidenti sulla regolare instaurazione del rapporto di lavoro e sull'effettiva imputazione del medesimo al reale utilizzatore. |
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato) | a) Condotta che investe la fase genetica del rapporto di lavoro: quando la condotta si realizza mediante intermediazione illecita o reclutamento, e quindi mediante il ricorso alla manodopera fornita dai soggetti non autorizzati (somministrazione fraudolenta o appalto illecito), essa investe direttamente l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e la regolare instaurazione del rapporto di lavoro, integrando una violazione delle "norme sul collocamento" in senso proprio, con conseguente non spettanza della riduzione; b) Condotta del datore di lavoro nei confronti di lavoratori da lui regolarmente assunti: quando la condotta di sfruttamento è posta in essere direttamente dal datore di lavoro nei confronti di lavoratori regolarmente assunti, e quindi al di fuori di una violazione delle "norme sul collocamento" in senso stretto, la non spettanza della riduzione discende da un fondamento autonomo: la sotto-contribuzione presuppone un rapporto di lavoro legittimamente costituito e può operare unicamente sulla retribuzione effettivamente dovuta, pertanto un rapporto lavorativo che costituisce il veicolo di un delitto contro la persona non può fondare l'accesso ad alcun trattamento contributivo di favore. |
di Ciro Banco
Fonte Normativa



