Edilizia Industria Padova, Rovigo e Treviso: determinato l’EVR
Con accordo del 22 giugno 2026, l’ANCE di Padova, Rovigo e Treviso con le OO.SS. territoriali per il settore dell’Edilizia Industria, hanno determinato l'EVR di competenza dell'anno 2025 ed erogabile nel 2026 (Cod. CNEL F012)
Edilizia Industria Padova, Rovigo e Treviso: determinato l’EVR
Con accordo del 22 giugno 2026, l’ANCE di Padova, Rovigo e Treviso con le OO.SS. territoriali per il settore dell’Edilizia Industria, hanno determinato l'EVR di competenza dell'anno 2025 ed erogabile nel 2026 (Cod. CNEL F012)
A seguito della verifica degli indicatori, avvenuta il 22 giugno 2026, le Parti Sociali provinciali per il settore dell’Edilizia Industria di Padova, Rovigo e Treviso hanno convenuto che ci sono i presupposti contrattuali per il riconoscimento dell’E.V.R. di competenza 2025, per gli impiegati e gli operai, nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173.
Previa verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali, ai sensi di quanto previsto dall'accordo territoriale del 30 giugno 2025, le aziende corrisponderanno gli importi orari dell'E.V.R. nella misura oraria determinata secondo la Tabella 1 sotto riportata (3% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173), se le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive, o secondo la Tabella 2 sotto riportata (2,1% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173), se la variazione pari o positiva interessi solo uno degli indicatori aziendali, e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate; le aziende non corrisponderanno l'E.V.R., qualora, le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.
Per gli apprendisti operai ed impiegati il valore orario dell'E.V.R. è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante con riferimento a ciascuno dei semestri collocati nell'anno di competenza ai sensi dell'art. 92 del CCNL.
Operai e Impiegati | Minimo mensile | Importi orari EVR Territoriale 3% | Tabella 1 EVR aziendale 2 indicatori 3% | Tabella 2 EVR aziendale 1 indicatore 2,1% |
7Q | 1790,71 | 0,31 | 0,31 | 0,22 |
7 | 1790,71 | 0,31 | 0,31 | 0,22 |
6 | 1611,63 | 0,28 | 0,28 | 0,20 |
5 | 1343,02 | 0,23 | 0,23 | 0,16 |
4 | 1253,51 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
3 | 1163,96 | 0,20 | 0,20 | 0,14 |
2 | 1047,57 | 0,18 | 0,18 | 0,13 |
1 | 895,36 | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
Gli importi dell'E.V.R. verificati come effettivamente erogabili in quota oraria a livello aziendale per l'anno di competenza 2025 saranno corrisposti a consuntivo, per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell'anno di competenza 2025 fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese, in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2026, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile 2026 a luglio 2026. Resta salva la possibilità di corresponsione con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2026 in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di luglio 2026.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



