mercoledì, 15 luglio 2026 | 09:54

Casellario Centrale delle Pensioni: modalità e termini di trasmissione dei dati

L'Inps riepiloga il quadro normativo che disciplina il "Casellario Centrale delle Pensioni" con particolare riferimento agli obblighi posti a carico degli Enti erogatori di pensioni in materia di trasmissione delle informazioni e ai relativi termini di adempimento (INPS – messaggio 14 luglio 2026 n. 2354)

Casellario Centrale delle Pensioni: modalità e termini di trasmissione dei dati

L'Inps riepiloga il quadro normativo che disciplina il "Casellario Centrale delle Pensioni" con particolare riferimento agli obblighi posti a carico degli Enti erogatori di pensioni in materia di trasmissione delle informazioni e ai relativi termini di adempimento (INPS – messaggio 14 luglio 2026 n. 2354)



Il Casellario è finalizzato alla "raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico":

- dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;

- dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria o che ne abbiano, comunque, comportato l'esclusione o l'esonero;

- dei regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

- di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

- di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

Le successive modifiche hanno rispettivamente:

- esteso gli obblighi di raccolta e di conservazione anche ai dati e alle notizie relative ai titolari di:

a) trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale;

b) trattamenti pensionistici di guerra;

c) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli Enti gestori delle relative forme assicurative;

- disciplinato gli obblighi e i termini di trasmissione al Casellario da parte degli Enti erogatori di pensione dei dati e degli elementi necessari per la gestione del Casellario stesso.

La trasmissione dei dati al Casellario avviene annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, esclusivamente in modalità telematica tramite l'applicazione "Modulo Gestore", disponibile nell'ambito del servizio "Il Casellario delle pensioni", presente sul sito istituzionale www.inps.it e accessibile autenticandosi tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 e CNS).


Gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di trasmettere al Casellario, entro il mese di febbraio di ciascun anno:

- gli importi annuali a preventivo dei trattamenti pensionistici da erogare nell'anno in corso;

- gli importi annuali a consuntivo dei trattamenti pensionistici erogati nell'anno precedente;

- i dati mensili previsti dalla normativa e dalle specifiche tecniche vigenti.

Il rispetto delle scadenze previste dalla normativa assume particolare rilevanza ai fini della corretta gestione degli adempimenti fiscali da parte dell'INPS e, più in generale, di tutti gli Enti sostituti d'imposta.

La mancata o tardiva trasmissione dei dati può, infatti, comportare l'elaborazione di certificazioni fiscali non corrette, nonché l'applicazione di conguagli fiscali inesatti nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici.

I dati presenti nel Casellario sono utilizzati dall'INPS anche per la verifica dei requisiti reddituali richiesti ai fini dell'accesso e del mantenimento delle prestazioni collegate al reddito, comprese le maggiorazioni sociali e la quattordicesima mensilità.

I dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo di ciascun trimestre devono essere comunicati al Casellario entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso e in particolare:

- entro il 30 aprile devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo;

- entro il 31 luglio devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° aprile al 30 giugno;

- entro il 31 ottobre devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° luglio al 30 settembre;

- entro il 31 gennaio devono essere comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nel caso in cui in un trimestre non si siano verificate né iscrizioni, né cancellazioni, né variazioni di importo la comunicazione trimestrale non deve essere effettuata.

Poiché entro il 28 febbraio di ciascun anno deve essere effettuata la comunicazione annuale relativa ai trattamenti pensionistici erogati nell'anno precedente e ai trattamenti di pensione da erogare nell'anno in corso, la comunicazione relativa alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni di importo del quarto trimestre dell'anno precedente può essere effettuata congiuntamente alla comunicazione annuale, in luogo della comunicazione trimestrale prevista entro il 31 gennaio.

Gli Enti erogatori di pensione sono invitati ad assicurare il più puntuale rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione dei dati previsti dalla normativa vigente. Il mancato adempimento di tali obblighi costituisce omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'Ente.


di Francesca Esposito

Fonte normativa