lunedì, 13 luglio 2026 | 11:12

Adesione automatica alle forme pensionistiche complementari: istruzioni operative

L'Inps ha fornito chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria (INPS – messaggio 10 luglio 2026 n. 2325)

Adesione automatica alle forme pensionistiche complementari: istruzioni operative

L'Inps ha fornito chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria (INPS – messaggio 10 luglio 2026 n. 2325)


Dal 1° luglio 2026, è stato introdotto un meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, assunti successivamente al 30 giugno 2026.

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

Pertanto, al lavoratore viene attribuito un termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione entro il quale scegliere la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. Nel corso di tale periodo, infatti, il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica e optare per una diversa forma pensionistica complementare o per il mantenimento del TFR con conseguente applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, della disciplina del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Proprio in ragione della facoltà di scelta riconosciuta al lavoratore entro il predetto termine di 60 giorni, l'obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione sorge soltanto a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, anche se produce effetti dalla data di assunzione.


Nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo le stesse essere imputate - all'esito della scelta - alla previdenza complementare o, nei casi previsti dalla legge, al regime di cui all'articolo 2120 del codice civile e, al Fondo di Tesoreria, laddove ne ricorrano i presupposti.

Tanto premesso, con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026, l'Inps ha fornito istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, considerato che le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva.

In particolare, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale "CF05", istituito con la circolare n.12 del 5 febbraio 2026, all'interno dell'elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR /MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di "Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199".

In tali ipotesi, la regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione fino alla determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR deve effettuarsi, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.

Qualora invece le quote di TFR arretrate sono denunciate oltre tale termine - ossia in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta - la relativa regolarizzazione deve essere effettuata mediante l'utilizzo del codice "CF02", valorizzando altresì il codice "CF11" per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.


di Francesca Esposito

Fonte normativa