venerdì, 10 luglio 2026 | 16:39

Giornalisti: regime sanzionatorio per committenti e liberi professionisti

Giornalisti: regime sanzionatorio per committenti e liberi professionisti

L'INPGI fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio per committenti e liberi professionisti ridefinito dal nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza dell’Istituto (INPGI - Circolare 07 luglio 2026, n. 5)

Con decorrenza dal 1° gennaio 206 il sistema sanzionatorio dell'INPGI è stato ridefinito:

- uniformando la disciplina applicata alle inadempienze contributive da parte dei giornalisti assicurati e dei committenti;

- allineando la disciplina sanzionatoria a quella prevista nel sistema generale INPS (art. 116, co. 8 e seguenti, L 23 dicembre 2000 n. 388).

Vediamo in dettaglio il nuovo sistema sanzionatorio applicabile per le violazioni commesse dai giornalisti liberi professionisti e dai committenti.

Omissione contributiva

L’omissione contributiva ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

A decorrere dal 1° settembre 2024 è stato introdotto l'istituto del ravvedimento operoso anche per la regolarizzazione delle omissioni contributive .

In caso di mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non si applica.

Il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta.

La misura agevolativa non trova, invece, applicazione in caso di pagamento in modalità rateale.

Trascorso il termine di centoventi giorni, troverà applicazione il calcolo delle sanzioni civili nella misura ordinaria.

Con riferimento alle omissioni contributive commesse dai giornalisti assicurati e dai committenti, il ravvedimento operoso si applica ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° gennaio 2026.

Per le tipologie di soggetti contribuenti che effettuano pagamenti periodici della contribuzione, la nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti contributivi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Per i giornalisti freelance/libero professionisti, la nuova disciplina trova applicazione, in via generale, con riferimento al versamento del contributo minimo 2026, che ha come data di scadenza il 31/07/2026 o con riferimento al versamento del contributo a saldo 2025, che ha come data di scadenza il 31/10/2026, nonché a tutte le irregolarità rientranti in tale casistica verificatesi successivamente alla data del 1° gennaio 2026 anche se riferite a periodi pregressi.

Per i committenti che abbiano in essere rapporti di lavoro con collaboratori parasubordinati (co.co.co.), la nuova disciplina trova applicazione con riferimento al versamento della contribuzione del mese di dicembre 2025 che ha come data di scadenza il 16/01/2026, nonché a tutte le situazioni irregolari - qualificabili come omesso o ritardato pagamento – verificatesi successivamente alla data del 1° gennaio 2026, ancorchè riferite a periodi pregressi.

Evasione contributiva

Ricorre l’ipotesi di evasione contributiva in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

Nelle ipotesi in cui il giornalista libero professionista o il committente titolare di rapporti di lavoro parasubordinati non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la posizione rispetto all’obbligo contributivo, si applica una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

Nel caso in cui, invece, la denuncia della situazione debitoria venga effettuata spontaneamente - prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori – entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia; se il versamento avvenga in unica soluzione (dopo i 30 giorni) entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

La misura agevolata delle sanzioni civili per evasione spetta anche in caso di pagamento rateale purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione (anche nel caso in cui l’accoglimento dell’istanza avvenga in data successiva ai medesimi termini) e si provveda altresì al pagamento della prima rata. In tal caso, tuttavia, se il contribuente (giornalista o committente) non provvede al regolare versamento delle rate successive alla prima (o vi provveda in misura insufficiente e/o tardiva), le sanzioni civili verranno rideterminate nella misura ordinaria.

La predetta disciplina agevolativa si applica alle denunce/dichiarazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, anche se riferite a periodi pregressi, sempreché rientrino nei 12 mesi dalla scadenza legale del versamento.

Regolarizzazione spontanea in caso di accertamenti

E' prevista la riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria, nei casi in cui, accertata dall’ente - d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive - la situazione debitoria, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

In caso di pagamento rateale, se il contribuente (giornalista o committente) non provvede al regolare versamento delle rate successive alla prima (o vi provveda in misura insufficiente e/o tardiva), le sanzioni civili verranno rideterminate nella misura ordinaria.

La predetta disciplina agevolativa si applica agli inadempimenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2026 ed anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data, ma oggetto di accertamenti e contestazioni notificate successivamente alla stessa.

Omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, non si applicano le sanzioni civili, ma sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Per le violazioni commesse da giornalisti/committenti la predetta disposizione si applica a decorrere dal 1/01/2026.

Per “oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi” si intendono le sole ipotesi in cui la ricorrenza dell’obbligo contributivo appaia dubbia, non già ad opera di una mera prospettazione difensiva del contribuente, ma per effetto del sopravvenire di consolidati orientamenti contrastanti della Suprema Corte.

Per le ragioni anzidette tale fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui il contrasto riguarda l’interpretazione di norme; non ricorre, invece, in ipotesi di sentenze difformi nell’ambito di diversi gradi di giudizio, ovvero di sentenze difformi afferenti a diverse fattispecie concrete.

Omessa, ritardata o infedele comunicazione reddituale dei giornalisti liberi professionisti

Tutti i giornalisti iscritti che svolgono attività autonoma di natura giornalistica libero-professionale con Partita IVA, con ritenuta di acconto, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti o mediante cessione di diritto d’autore sono tenuti a presentare la comunicazione reddituale all'INPGI, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui i redditi si riferiscono.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione reddituale da parte dei giornalisti liberi professionisti la sanzione è rimodulata come segue:

- 5%, del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine;

- 10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;

- 15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;

- 20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPGI - Circolare 07 luglio 2026, n. 5