Modelli ISA 2026: cosa cambia
Fornite le istruzioni operative relative agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2025 (AdE - circolare 06 luglio 2026, n. 4/E)
Modelli ISA 2026: cosa cambia
Fornite le istruzioni operative relative agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2025 (AdE - circolare 06 luglio 2026, n. 4/E)
Gli ISA sono oggetto di un costante aggiornamento per garantire la capacità dello strumento di cogliere l'evoluzione dei diversi comparti economici. Per il periodo d'imposta 2025 il processo di revisione ha interessato 85 indici, oltre all'aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, così da consentirne un'applicazione maggiormente aderente alla realtà economica, tenendo conto anche degli effetti derivanti dalle tensioni geopolitiche che hanno inciso sul mercato economico-finanziario. Poiché non sono intervenute significative novità sulle modalità di adempimento, la circolare in oggetto si limita a richiamare le principali innovazioni, rinviando alle precedenti circolari per gli approfondimenti.
Gli interventi normativi per il periodo d'imposta 2025
La circolare riepiloga gli interventi normativi succedutisi nei primi mesi del 2026, riguardanti:
- l'aggiornamento ordinario degli ISA in relazione all'evoluzione dei comparti economici;
- la revisione straordinaria per adeguare gli indici alle mutate condizioni economiche del 2025, con particolare riferimento alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia e degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse;
- i criteri per il riconoscimento dei benefici premiali;
- le modalità di messa a disposizione degli ulteriori dati necessari all'applicazione degli ISA e all'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
La revisione biennale degli ISA
Con il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 31 marzo 2026 sono state approvate le modalità di costruzione e applicazione di 85 ISA, oltre agli aggiornamenti delle territorialità.
La revisione riguarda l'evoluzione ordinaria di 72 ISA, l'evoluzione anticipata di 10 ISA e l'introduzione dei nuovi ISA EM01A, EM01B ed EM01C, derivanti dalla suddivisione dell'ISA DM01U relativo al commercio al dettaglio alimentare. La revisione è stata effettuata tenendo conto dell'evoluzione della classificazione delle attività economiche ATECO.
Con il decreto del 15 aprile 2026 sono stati introdotti correttivi destinati a considerare gli effetti del nuovo scenario economico. In particolare sono previsti:
- correttivi congiunturali legati alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia e degli alimentari e ai tassi di interesse;
- indici di concentrazione della domanda e dell'offerta su base territoriale;
- misure di ciclo settoriale;
- aggiornamenti della territorialità per l'ISA FM05U;
- modifiche agli indicatori di anomalia relativi al costo del carburante e del veicolo;
- aggiornamenti delle note tecniche e metodologiche, comprese le nuove variabili precalcolate relative alla condizione di pensionato, lavoratore dipendente e cooperativa, nonché modifiche riguardanti le farmacie e alcuni codici ATECO.
Il provvedimento del 22 aprile 2026 conferma, anche per il periodo d'imposta 2025, le condizioni già previste negli anni precedenti per l'accesso ai benefici premiali di cui all'articolo 9-bis del decreto ISA.
Viene inoltre confermato, ai fini della definizione delle strategie di controllo basate sul rischio di evasione fiscale, il livello di affidabilità pari o inferiore a 6.
La struttura generale dei modelli ISA 2026 rimane invariata, ma vengono introdotte alcune modifiche nel frontespizio, nel quadro C e nei quadri contabili.
Nel frontespizio sono eliminate le informazioni riguardanti la condizione di pensionato e di lavoratore dipendente, poiché tali dati sono ora forniti direttamente dall'Agenzia delle entrate tra gli "ulteriori dati". Analoga eliminazione riguarda l'informazione sull'esercizio dell'attività in forma cooperativa. Gli interventi sui quadri contabili recepiscono invece gli aggiornamenti normativi.
Sono eliminate, per il periodo d'imposta 2025, le cause di esclusione relative:
- agli enti del Terzo settore non commerciali;
- alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- alle imprese sociali.
La circolare precisa che tali esclusioni erano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea e che le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 84 del 2025 hanno differito l'efficacia delle relative disposizioni al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per questo motivo i codici 8, 9 e 10 saranno reintrodotti nei modelli REDDITI 2027 relativi al periodo d'imposta 2026.
Aggiornamenti dei quadri F e H
Per il quadro F vengono aggiornate le istruzioni relative ai costi per il godimento di beni di terzi, agli ammortamenti e agli oneri diversi di gestione, recependo la nuova maggiorazione del costo dei beni strumentali introdotta dalla legge n. 199 del 2025. Le istruzioni precisano che tali maggiorazioni non devono incidere sul risultato degli ISA, garantendone la neutralità. È inoltre introdotto uno specifico richiamo per i contribuenti che presentano il modello REDDITI Persone fisiche relativamente al reddito delle attività agricole agevolate.
Per il quadro H viene confermata la struttura esistente, aggiornando i riferimenti normativi conseguenti alle modifiche dell'articolo 54 del TUIR sul reddito di lavoro autonomo. Rimane confermata la disciplina relativa alle spese per beni immateriali da indicare nel rigo H19.
Società tra professionisti e società tra avvocati
Le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA), pur rimanendo escluse dall'applicazione degli ISA, continuano a essere tenute alla compilazione dei modelli relativi all'attività esercitata.
Resta confermato il quadro E - "Dati per la revisione", finalizzato ad acquisire informazioni utili all'eventuale elaborazione degli ISA applicabili a tali soggetti nelle annualità future.
ISA e rinnovo del concordato preventivo biennale
Per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027, il reddito e il valore della produzione netta del 2025 costituiscono la base per la nuova proposta.
I dati comunicati mediante il modello ISA, comprensivi dei dati precalcolati e del punteggio ISA, assumono rilievo sia per la formulazione della proposta di concordato sia per il calcolo dell'eventuale imposta sostitutiva. La circolare precisa inoltre che tali contribuenti non possono dichiarare ulteriori componenti positivi al solo fine di migliorare il punteggio ISA del 2025.
Prosegue il processo di semplificazione attraverso la progressiva eliminazione dei dati già disponibili presso l'Amministrazione finanziaria e la loro messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia.
Per il periodo d'imposta 2025 vengono eliminate dai modelli ISA le informazioni relative alla condizione di pensionato, lavoratore dipendente e attività svolta in forma cooperativa, in quanto già comprese negli "ulteriori dati" forniti dall'Agenzia e modificabili dal contribuente mediante il software ISA.
Gli ulteriori dati e la delega unica
La circolare illustra le modalità di acquisizione degli ulteriori dati ISA e CPB disciplinate dal provvedimento del 13 aprile 2026.
Le modalità cambiano in funzione del soggetto che richiede i dati (intermediario o contribuente) e della tipologia di delega conferita, distinguendo tra delega al cassetto fiscale e delega allo specifico servizio di acquisizione dei dati ISA e CPB.
Gli intermediari possono effettuare acquisizioni massive tramite Entratel, mentre il contribuente può scaricare direttamente il file dal proprio cassetto fiscale. Per i contribuenti aderenti al CPB, anche se esclusi dall'applicazione degli ISA, l'acquisizione dei dati precalcolati rimane necessaria per consentire la corretta costruzione della base dati e delle future proposte di concordato.
Società mutualistiche e consortili
La circolare ribadisce che l'esclusione dagli ISA riguarda esclusivamente le cooperative e i consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci, associati o utenti.
Qualora tali soggetti effettuino operazioni anche verso terzi, sono tenuti ad applicare gli ISA. Ai fini del punteggio rilevano tuttavia soltanto i componenti reddituali relativi alle operazioni con soggetti terzi. Per rappresentare correttamente la propria situazione è opportuno utilizzare il quadro "Note aggiuntive", indicando che le finalità mutualistiche possono aver inciso sul risultato dell'ISA. In alcuni modelli, come l'ISA EG88U, è inoltre previsto uno specifico quadro E dedicato alla percentuale di attività svolta verso soggetti terzi.
L'importanza della fedeltà dichiarativa
La parte conclusiva della circolare ribadisce che gli ISA sono finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e a rafforzare la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Il corretto funzionamento dello strumento presuppone che i dati dichiarati siano coerenti, corretti e completi, poiché solo una "fedele dichiarazione" consente il legittimo accesso ai benefici premiali. Richiamando anche l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28457 del 5 novembre 2024, la circolare evidenzia che i benefici non spettano quando il punteggio deriva da dati non veritieri, incompleti o inesatti.
Gli stessi principi valgono anche per il concordato preventivo biennale: la proposta elaborata dall'Agenzia si basa sui dati dichiarati dal contribuente e sulle risultanze degli ISA. Pertanto, la fedeltà dichiarativa è fondamentale anche ai fini del CPB e la sua mancanza può determinare la decadenza dal concordato nelle ipotesi previste dall'articolo 22 del decreto CPB, quali attività non dichiarate, comunicazione inesatta dei dati ISA o indicazione di dati non corrispondenti a quelli utilizzati per la formulazione della proposta.
di Anna Russo
Fonte normativa




