Edilizia Artigianato Parma: la prima rata dell’EVR entro il 15 luglio 2026
Da erogare, entro il 15 luglio 2026, la prima rata di EVR ai dipendenti delle Imprese Artigiane Edili della Provincia di Parma (Cod. CNEL F015)
Edilizia Artigianato Parma: la prima rata dell’EVR entro il 15 luglio 2026
Da erogare, entro il 15 luglio 2026, la prima rata di EVR ai dipendenti delle Imprese Artigiane Edili della Provincia di Parma (Cod. CNEL F015)
Lo scorso 19 maggio 2026, le Parti CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, della provincia di Parma, hanno firmato l’accordo per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, per l’anno di competenza 2025 e da erogare nel corso del 2026.
A seguito della verifica effettuata dalle Parti territoriali si è stabilito che l’EVR deve essere erogato in tre rate con le seguenti scadenze e importi:
- prima rata pari al 40% del dovuto entro il 15 luglio 2026 (busta paga giugno 2026)
- seconda rata pari al 30% del dovuto entro il 15 settembre 2026 (busta paga agosto 2026)
- terza rata pari al 30% del dovuto entro il 15 novembre 2026 (busta paga ottobre 2026)
Livello | Totale | 1.a Rata 40% | 2.a Rata 30% | 3.a Rata 30% |
7 | € 666,42 | € 266,57 | € 199,93 | € 199,93 |
6 | € 583,13 | € 233,25 | € 174,94 | € 174,94 |
5 | € 485,86 | € 194,34 | € 145,76 | € 145,76 |
4 | € 450,07 | € 180,03 | € 135,02 | € 135,02 |
3 | € 420,91 | € 168,36 | € 126,27 | € 126,27 |
2 | € 372,07 | € 148,83 | € 111,62 | € 111,62 |
1 | € 325,04 | € 130,02 | € 97,51 | € 97,51 |
Gli importi riportati sono da corrispondere ai dipendenti già in forza nell’anno 2025 e ancora in forza alla firma del verbale 19 maggio 2026.
Per i dipendenti assunti nel corso del 2025 l’erogazione avverrà proporzionalmente: le frazioni di mese maggiori/uguali a 15 giorni, saranno considerate come mese intero. Per gli apprendisti sarà riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione e sarà riproporzionato per i part-time. Nulla è dovuto ai lavoratori intermittenti.
Si evidenzia infine, che per l’importo erogato a titolo di EVR, sussistono i presupposti per l’applicazione, in luogo della tassazione ordinaria, dell’aliquota sostitutiva di IRPEF e addizionali prevista per i premi di risultato pari, per l’anno corrente, all’1%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026 e nei limiti previsti dalla normativa.
L’EVR non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



