Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: istruzioni operative
L'Istituto fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell'esonero contributivo previsto per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 (INPS - circolare 03 luglio 2026 n. 72)
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: istruzioni operative
L'Istituto fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell'esonero contributivo previsto per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 (INPS - circolare 03 luglio 2026 n. 72)
"L'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro" prevede l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.
L'esonero spetta a condizione che la trasformazione del rapporto di lavoro riguardi:
- giovani che, alla data della medesima trasformazione, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell’intera loro vita lavorativa;
- lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale;
- rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.
Vediamo in dettaglio la disciplina e le modalità di accesso al beneficio.
"L'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro" è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Pertanto, sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
L’esonero contributivo spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il 35° anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
La misura, riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro per il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione, per espressa previsione normativa, del personale con qualifica dirigenziale.
Rapporti di lavoro incentivabili
L’esonero spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.
Sono escluse dal beneficio, pertanto, sia le assunzioni a tempo determinato sia le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Affinché le trasformazioni possano essere incentivate, le stesse devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026. Non sono incentivabili, dunque, le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato originariamente instaurati a decorrere dal 1° maggio 2026.
Ai fini dell'agevolazione, le trasformazioni dei rapporti di lavoro devono rispettare le seguenti condizioni:
1) devono essere effettuate nel periodo temporale dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;
2) devono riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino le seguenti caratteristiche:
a) con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;
b) con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata superiore a 12 mesi. L’esonero spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Per espressa previsione, il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Inoltre, considerata la ratio sottesa all’agevolazione, non rientra fra le tipologie incentivate la trasformazione a tempo indeterminato riguardante il contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
L’esonero contributivo spetta, invece, per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti di spesa autorizzata.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per i rapporti di lavoro che vengono trasformati a tempo indeterminato o che siano risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’esonero contributivo spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale; in tale ipotesi, i massimali dell’agevolazione suindicati devono essere proporzionalmente ridotti.
Il periodo di fruizione della misura può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione spettante, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
Condizioni di riconoscimento dell’esonero
Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e delle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In relazione ai vincoli specificamente previsti, il diritto alla legittima fruizione dell’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- il rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare a tempo indeterminato deve avere, al momento della trasformazione, una durata complessiva non superiore a 12 mesi;
- la trasformazione del contratto a tempo indeterminato deve avvenire, senza soluzione di continuità, per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026;
- il lavoratore, alla data della trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
- il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. Al riguardo, non rilevano i periodi di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro domestico. Diversamente, devono considerarsi ostativi precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti la trasformazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto;
- la trasformazione del rapporto di lavoro deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
- la legittima fruizione del beneficio è, infine, subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Procedimento di ammissione all’esonero
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 - Incentivo alla
stabilizzazione”.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, sia per le trasformazioni già effettuate che per quelle non ancora effettuate provvede a:
- verificare, mediante consultazione dei flussi contributivi mensili e delle comunicazioni obbligatorie nella disponibilità dell’Istituto, che il lavoratore non sia stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato precedenti a quello per il quale si richiede il riconoscimento dell’esonero;
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli precedenti abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda.
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 che per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.
Qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero in trattazione sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite posta
elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.
Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.
E' importante prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti alla trasformazione del rapporto di lavoro per cui si chiede l’esonero. L'Inps non accetta una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.
di Ciro Banco



