FVG, ordinanza estiva sul lavoro all'aperto
Il provvedimento vieta l'esposizione prolungata al sole nelle ore centrali nei settori agricolo, edilizio ed estrattivo (Reg. Friuli Venezia Giulia - Ordinanza Regionale 15 giugno 2026, n. 1)
FVG, ordinanza estiva sul lavoro all'aperto
Il provvedimento vieta l'esposizione prolungata al sole nelle ore centrali nei settori agricolo, edilizio ed estrattivo (Reg. Friuli Venezia Giulia - Ordinanza Regionale 15 giugno 2026, n. 1)
Con l'Ordinanza del 15 giugno 2026, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole durante le ore centrali della giornata. Il provvedimento è operativo dal 16 giugno al 15 settembre 2026 e riguarda il settore agricolo e florovivaistico, i cantieri edili e stradali e le cave sull'intero territorio regionale.
Il divieto vige dalle ore 12:30 alle ore 16:00, ma si attiva soltanto nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul portale Worklimate segnali, con riferimento ai parametri "lavoratori esposti al sole" e "attività fisica intensa" alle ore 12:00, un livello di rischio "ALTO".
Nei giorni a rischio alto, per i cantieri edili e affini con lavorazioni esclusivamente all'aperto è autorizzato - in deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose temporanee - l'anticipo e il posticipo di un'ora dell'orario di lavoro. La deroga non si applica nei Comuni a densità turistica alta o superiore con vocazione marittima e può essere ridisciplinata dai singoli Comuni con propria ordinanza.
Sono escluse dal divieto le Pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori per interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, a condizione che siano adottate le misure organizzative e operative prescritte dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”. Le stesse Linee sono raccomandate, senza forza vincolante, per tutte le lavorazioni all'aperto e negli ambienti chiusi non climatizzati soggetti all'influenza delle condizioni meteoclimatiche esterne.
La violazione del divieto è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo che il fatto non integri un reato più grave.
di Alfonso Della Corte
Fonte Normativa



