martedì, 23 giugno 2026 | 11:45

Frontalieri e sede del datore di lavoro

Forniti chiarimenti in merito alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti da una contribuente residente in Svizzera che presta attività in Italia (AdE - Risposta 22 giugno 2026, n. 126)

Frontalieri e sede del datore di lavoro

Forniti chiarimenti in merito alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti da una contribuente residente in Svizzera che presta attività in Italia (AdE - Risposta 22 giugno 2026, n. 126)

L’istanza di interpello è presentata da una contribuente che dichiara di essere fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine del Canton Ticino, e di prestare attività lavorativa come informatrice farmaceutica per un’azienda italiana con sede legale in Veneto. Viene precisato che l’attività lavorativa è svolta nella sua totalità in Lombardia e che la contribuente si considera, di fatto, una lavoratrice frontaliera al contrario. In relazione a tale situazione, viene chiesto se, nonostante la sede legale della società non sia situata in una zona di confine, possa comunque trovare applicazione il regime impositivo previsto dall’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.

Nella soluzione interpretativa prospettata, si sostiene che l’Accordo possa essere applicato anche in questo caso, non assumendo rilievo la localizzazione della sede legale del datore di lavoro in Veneto, vale a dire in un’area non di frontiera. Da ciò si fa discendere la conclusione secondo cui la tassazione degli emolumenti percepiti dovrebbe rispettare le previsioni previste per i frontalieri.

In via preliminare, si precisa che il parere viene reso nel presupposto di una effettiva residenza in Svizzera dell’Istante, circostanza che, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 1° aprile 2016, non può essere verificata in sede di interpello ed è assunta acriticamente. Allo stesso modo, si premette che neppure la verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 2, lettera b), dell'Accordo, necessari per qualificare una persona come “lavoratore frontaliere” soggetto alla disciplina convenzionale, può essere svolta in sede di interpello, trattandosi di accertamenti che richiedono la verifica di elementi di natura fattuale.

Si chiarisce, pertanto, che il parere ha natura esclusivamente interpretativa ed è volto a stabilire se, in una fattispecie in cui l’attività di lavoro dipendente venga svolta integralmente all’interno dell’area di frontiera italiana, come definita dall’articolo 2, lettera a), dell'Accordo, possa ostare all’applicazione dell’Accordo medesimo la sola circostanza che la sede del datore di lavoro sia localizzata al di fuori di detta area di frontiera.

Si ricorda che il 23 dicembre 2020 Italia e Svizzera hanno sottoscritto l’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, destinato a sostituire il precedente Accordo del 1974. Si precisa inoltre che l’Accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2023, ma è applicabile dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell’articolo 8. Viene evidenziato che tale Accordo ha profondamente innovato la disciplina fiscale dei lavoratori frontalieri, distinguendosi dal precedente sia sotto il profilo dell’ambito soggettivo di applicazione, esteso anche ai frontalieri di residenza svizzera, sia con riferimento al regime di imposizione dei redditi di lavoro dipendente prodotti da tali soggetti.

In particolare, si richiama l’articolo 3 dell’Accordo, secondo cui il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali, vale a dire, in Italia, anche le addizionali regionale e comunale all’IRPEF. Si precisa inoltre che lo Stato di residenza del lavoratore tassa per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo tuttavia l’eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali vigenti tra Svizzera e Italia.

Si richiama, altresì, l’accordo amichevole stipulato con scambio di lettere contestuale all’Accordo, con il quale Italia e Svizzera hanno precisato che una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all’articolo 2 lettera b) dell'Accordo stesso.

Ai sensi dell’articolo 2 lettera b) dell'Accordo, l’espressione “lavoratore frontaliere” designa un residente di uno Stato contraente che: è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente; svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato; ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Si ricorda, inoltre, che l’espressione “area di frontiera” è definita alla lettera a) del medesimo articolo 2 e, per quanto riguarda l’Italia, designa le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, come chiarito anche dalla circolare n. 25/E del 18 agosto 2023.

Con specifico riferimento al quesito posto, si rileva che l’articolo 2, lettera b), dell'Accordo, al punto ii), richiede testualmente il solo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente, che, per l’Italia, coincide con le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e con la Provincia Autonoma di Bolzano. Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede più genericamente che esso sia residente di detto altro Stato.

Da tale formulazione si fa discendere che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo. Resta fermo che il lavoratore che intende avvalersi delle disposizioni convenzionali deve soddisfare tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, lettera b), dell'Accordo, compreso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta oppure nella Provincia Autonoma di Bolzano.

di Anna Russo

Fonte normativa