Corresponsione della quattordicesima per il 2026
L'Inps comunica che con la mensilità di luglio 2026 l'Istituto eroga la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) spettante ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite dall'Istituto (INPS – messaggio 19 giugno 2026 n. 2052)
Corresponsione della quattordicesima per il 2026
L'Inps comunica che con la mensilità di luglio 2026 l'Istituto eroga la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) spettante ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite dall'Istituto (INPS – messaggio 19 giugno 2026 n. 2052)
La somma aggiuntiva non è erogabile e "abbinabile" alle seguenti prestazioni: invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale, accompagnamento a pensione, rendite facoltative, pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali, indennizzi per cessazione attività commerciale.
Inoltre, la somma aggiuntiva non è prevista per le seguenti prestazioni:
- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- pensioni ex SPORTASS.
La somma aggiuntiva è erogata d'ufficio, in via provvisoria, a favore dei soggetti che, alla data del 31 luglio 2026, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni e che rientrano nella platea delineata dal legislatore con riferimento ai requisiti contributivi e sulla base dei dati reddituali. Il diritto alla prestazione e la verifica dell'importo spettante saranno accertati successivamente all'erogazione, sulla base dei redditi del beneficiario accertati a consuntivo e messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Nel caso di pensionati che perfezioneranno il requisito anagrafico di 64 anni successivamente all'elaborazione della rata di pensione di luglio 2026 o di soggetti che siano divenuti titolari di pensione nel corso dell'anno 2026, sempre se rientranti nei limiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti dalla normativa vigente, la corresponsione verrà effettuata con il pagamento dei ratei di pensione di dicembre 2026.
I pensionati che nel mese di luglio 2026 non riceveranno la somma aggiuntiva, ove ritengano di averne diritto, possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Benefici previdenziali e detrazioni" > "Quattordicesima". In alternativa è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato per la presentazione della domanda.
Gli aventi diritto alla somma aggiuntiva devono avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre 2026.
Per l'anno 2026 sono interessati, dunque, tutti i soggetti nati entro il 31 dicembre 1962.
Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all'anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:
- pensione con decorrenza successiva al 31 gennaio 2026;
- compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2026; in tale caso, il beneficio spetta anche nel mese di raggiungimento del requisito anagrafico.
L'importo della somma aggiuntiva è correlato all'anzianità contributiva complessiva utilizzata per la pensione (contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione).
Per le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo viene presa in esame la sola contribuzione versata all'INPS e agli Enti confluiti nel tempo all'INPS (ad esempio, INPDAP, ENPALS, IPOST).
Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l'anzianità contributiva del dante causa è rapportata alla percentuale di pensione a cui ha diritto il soggetto titolare della pensione ai superstiti.
Per l'anno 2026, rilevano i seguenti redditi:
- in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell'anno 2026;
- in caso di concessione successiva alla prima:
- i redditi delle prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati (cfr. il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni) percepiti nell'anno 2026;
- i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente percepiti nell'anno 2025.
Per il diritto alla somma aggiuntiva viene preso in considerazione il reddito annuo del pensionato che, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sotto riportata.
Gli importi previsti, a parità di contribuzione, sono differenziati in base alla fascia di reddito annuo del pensionato (fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il Trattamento Minimo - T.M.).
Inoltre, è prevista una c.d. clausola di salvaguardia nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante. Conseguentemente l'importo della somma aggiuntiva viene corrisposto come risultante della differenza fra il predetto limite maggiorato e il reddito del pensionato.
Con riferimento alle pensioni gestite nella procedura UNICARPE e nei sistemi integrati, per la verifica dei redditi diversi da quelli da prestazione sono state utilizzate le informazioni reddituali presenti negli archivi, partendo dall'anno di reddito più recente fino all'anno 2022. In assenza di tali informazioni reddituali la somma aggiuntiva non viene erogata.
Il diritto effettivo alla somma aggiuntiva e la verifica dell'importo spettante vengono accertati successivamente, sulla base dei redditi del beneficiario messi a disposizione a consuntivo dall'Agenzia delle Entrate.
Se la c.d. quattordicesima, o parte di essa, erogata negli anni precedenti è già in corso di recupero, in quanto, a consuntivo, è risultata non dovuta o dovuta in parte, sulla somma aggiuntiva dell'anno 2026 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.
La procedura "BOOKING OFFICE" consente l'erogazione della somma aggiuntiva in modalità online.
Per l'anno 2026 la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 19 giugno 2026, anche per i titolari di pensioni ex INPGI in possesso dei requisiti previsti.
Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del database delle pensioni:
- GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
- GP1FMPNTIP il valore 1;
- GP1DMPN la data di elaborazione;
- GP1CPRD il valore M2026.
Nella sezione "Prospetti erogazione pensioni" > "Funzioni" > "Esiti da rata" > "Mensilità luglio 2026" sono stati messi a disposizioni delle Strutture territoriali gli elenchi dei seguenti soggetti:
- soggetti ai quali è stata attribuita d'ufficio la somma aggiuntiva;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la somma aggiuntiva, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la somma aggiuntiva per cause diverse da quella del punto precedente, con l'indicazione della relativa motivazione.
Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite la domanda web o inseriti dalle Strutture territoriali nell'applicativo online entro il giorno 12 maggio 2026.
In assenza di informazioni reddituali relative agli anni 2024 o 2025 trasmesse dai pensionati, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate relativi all'anno d'imposta 2023.
Qualora la Struttura territoriale sia in possesso di informazioni reddituali aggiornate, la medesima può provvedere all'erogazione della somma aggiuntiva per l'anno 2026. Il diritto effettivo alla prestazione e la verifica dell'importo spettante saranno accertati centralmente, successivamente, sulla base dei redditi a consuntivo messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Per la verifica dei limiti reddituali dei trattamenti pensionistici ex INPGI sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati o i redditi presenti nelle banche dati dell'INPS.
Nel cedolino di pensione di luglio 2026 viene evidenziata l'erogazione della somma aggiuntiva con l'inserimento di un'apposita voce.
I beneficiari, inoltre, vengono informati tramite le seguenti modalità:
- con nota nel certificato di pensione (c.d. modello "Obis/M");
- con comunicazione dedicata nella sezione "MyINPS" e invio di una comunicazione tramite posta elettronica ordinaria (e-mail)al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;
- con annotazione sul "cedolino pensione";
- con notifica sull'app "IO".
di Francesca Esposito
Fonte normativa



